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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/02/2010, n. 14
D. Leg.vo 04/02/2010, n. 14
D. Leg.vo 04/02/2010, n. 14
D. Leg.vo 04/02/2010, n. 14
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Premessa |
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Art. 2 - Attività degli amministratori giudiziari1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conserva |
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Art. 3 - Iscrizione nell'Albo1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a |
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Art. 4 - Onorabilità1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; |
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Art. 5 - Cancellazione dall'Albo1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia |
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Art. 6 - Vigilanza del Ministro della giustizia1. Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo. 2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni |
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Art. 7 - Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia. 2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore de |
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Art. 8 - Compensi degli amministratori giudiziari1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di principio: |
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Art. 9 - Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto |
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Art. 11 - Clausola di invarianza1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituz |
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