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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/09/1989, n. 322
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- D.P.R. 14/05/2007, n. 84
- D.P.C.M. 01/08/2000
- D. Leg.vo 30/07/1999, n. 281
- Avviso di rettifica in G.U. 10/07/1990, n. 159
- Avviso di rettifica in G.U. 30/09/1989, n. 229
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Capo I - Sistema statistico nazionale |
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Art. 2. - Ordinamento del Sistema statistico nazionale1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); |
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Art. 3. - Uffici di statistica1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è prep |
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Art. 4. - Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6. 2. Gli uffici di statistic |
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Art. 5. - Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome |
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Art. 6. - Compiti degli uffici di statistica1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivit&agr |
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Art. 6-bis. - Trattamenti di dati personali1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al |
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Art. 7. - Obbligo di fornire dati statistici1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo o |
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Art. 8. - Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano |
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Art. 9. - Disposizioni per la tutela del segreto statistico |
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Art. 10. - Accesso ai dati statistici1. I dati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9. 2. Sono distribuite altresì, ove disponibili |
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Art. 12. - Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di: a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; |
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Art. 13. - Programma statistico nazionale1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. |
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Capo II - Organizzazione e funzioni dell'ISTAT |
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Art. 14. - Istituto nazionale di statistica1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926 n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT). |
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Art. 15. - Compiti dell'ISTAT1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica |
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Art. 16. - Presidente1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, “con esperienza internazionale,” N19 è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decr |
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Art. 17. - Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica |
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Art. 18. - Consiglio dell'ISTAT |
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Art. 19. - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da: a) un magistrato del Consiglio |
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Art. 20. - Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto d |
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Art. 21. - Direttive e atti di indirizzo1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto: |
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Art. 22. - Compiti del consiglio1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione. 2. Spetta al consiglio: a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata |
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Art. 23. - Gestione finanziaria1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a). |
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Art. 24. - Relazione al Parlamento1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sul |
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Art. 25. - Abrogazioni di precedenti norme1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicem |
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Art. 26. - Norme transitorie1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto. 2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vig |
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