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16/07/2019

Trasparenza e dati reddituali dei dirigenti pubblici: chiarimenti ANAC con Delibera 586/2019

A seguito della Sentenza Corte Costituzionale 20/2019, l’ANAC ha emanato nuovi importanti chiarimenti concernenti la precisa identificazione dei dirigenti cui deve essere applicata la normativa di trasparenza che impone la pubblicazione dei dati reddituali.

A cura di Rosalisa Lancia
Direttore Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica


La Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586, apporta modifiche e integrazioni alla precedente Delib. ANAC 08/03/2017, n. 241 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), nonché fornisce precisazioni sulla precedente Delib. ANAC 08/11/2017, n. 1134 (attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici), conseguenti alla Sentenza Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013.

In particolare, Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586, ha provveduto a:
- revocare la sospensione della Delib. ANAC 241/2017 operata con l’altra Delib. ANAC 12/04/2017, n. 382, con riferimento alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettere c) e f) e comma 1-ter per tutti i dirigenti pubblici;
- superare le indicazioni fornite con Com. ANAC 07/03/2018;
- fornire conseguenti e definitive indicazioni sull’ambito di applicazione della normativa di trasparenza relativamente ai dati a pubblicazione obbligatoria dei dirigenti.

INDICAZIONI GENERALI - Con il provvedimento in esame, preliminarmente, ANAC ha operato una identificazione dei dirigenti cui la normativa di trasparenza sopra indicata deve essere applicata.

- Compensi e spese di viaggio (art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera c): ANAC ritiene che i soggetti destinatari siano tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 165/2001, comma 2, incluse autorità portuali, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.

- Dati reddituali e patrimoniali (art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f): ANAC ritiene che i soggetti destinatari siano i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, condividendo il parametro - adottato dalla Corte Costituzionale - rappresentato dall’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4, che riporta a due categorie di incarichi dirigenziali (segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e livello equivalente; incarichi di funzione dirigenziale di livello generale).
Anche con riferimento a tali dati, ANAC ritiene che la disposizione si applichi alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 165/2001, comma 2, incluse autorità portuali, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.
In considerazione, poi, della circostanza che le amministrazioni non statali e quelle cui non si applica direttamente l’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4, potrebbero sembrare escluse dall’applicazione, e al fine di creare omogeneità ed equivalenza nell’applicazione sia del disposto normativo sia della ratio sottostante la Sentenza Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, ANAC ritiene che tali soggetti debbano indicare chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4, e che tale atto organizzativo vada pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali e collegato con un link alla sottosezione relativa ai dirigenti.

- Importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1-ter): stante l’inammissibilità della questione di legittimità, ANAC ritiene che l’obbligo sia pienamente in vigore per tutti i dirigenti.

INDICAZIONI SPECIFICHE - La medesima Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586, ha fornito anche indicazioni su casi specifici di dirigenza, ponendo un chiarimento definitivo su quali obblighi di trasparenza vadano assolti.
Si applica esclusivamente la disciplina di cui alle lettere dalla a) alla e) dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, con esclusione quindi della lettera f), a:
- uffici di diretta collaborazione;
- dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento;
- dirigenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- dirigenti scolastici;
- dirigenti di strutture sanitarie semplici;
- dirigenti ordinari negli enti e società in controllo pubblico/enti pubblici economici.

Diversamente si applica l’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, dalla lettera a) alla lettera f), a:
- direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture complesse;
- titolari di posizioni organizzative, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa ritenuti di elevatissimo rilievo e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non;
- direttori generali negli enti e società in controllo pubblico/enti pubblici economici

EFFICACIA DELLA DELIBERA E VIGILANZA - In relazione, infine, all’efficacia della stessa Delibera in esame, l’Autorità rappresenta che:
- gli enti che, a seguito del contenzioso TAR e del giudizio di legittimità costituzionale abbiano sospeso le pubblicazioni dei dati relativi ai dirigenti, sono tenuti a procedere alla pubblicazione di tutti i dati anche per il periodo pregresso nei termini indicati dalla delibera stessa;
- gli obblighi di trasparenza oggetto della Delib. ANAC 586/2019 sono immediatamente applicabili;
- ANAC provvederà a svolgere l’attività di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul sito.

Dalla redazione