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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Provv. ANAC 15/07/2015
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[Premessa]L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in base al quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012; Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale; Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni; |
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Parte I |
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Art. 1. - DefinizioniAi fini del presente Regolamento, si intende per: a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità; c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità; d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10 del 21 gennaio 2015. 2. Per quanto concerne le violazioni di cui all'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto disposto all'art. 14, in particolare al comma 1, lettere c) ed f), del medesimo decreto e del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la mancata o incompleta comunicazione, da parte del titolare dell'in |
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Art. 3. - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'ufficio c |
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Parte II - Sanzioni ai sensi dell'art. 47, comma 1, per mancata comunicazione dei dati |
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Art. 4. - Accertamento1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, chiede al RT dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorità, |
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Art. 5. - Avvio del procedimento sanzionatorio e contestazione1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio, l'Ufficio notifica al titolare dell'incarico, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'attestazione del RT, la contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. 33/2013. 2. Della contestazione è data notizia al RT e all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe, dell'amministrazione |
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Art. 6. - Trasmissione al Prefetto1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presi |
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Parte III - Sanzioni ai sensi dell'art. 47, comma 2, per violazione degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione |
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Art. 7. - Accertamento1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento, chiede al RT dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorità, entro quindici giorni |
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Art. 8. - Avvio del procedimento sanzionatorio e contestazione1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio, l'Ufficio notifica al responsabile della violazione e/o all'amministratore societario, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'attestazione del responsabile della trasparenza, la contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013. |
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Art. 9. - Trasmissione al Prefetto1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presi |
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Parte IV - Disposizioni finali |
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Art. 10. - Comunicazioni, notificazioni e pubblicità1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’ art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'ammini |
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Art. 11. - Disciplina generale1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano |
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Art. 12. - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorit&ag |
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