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08/03/2019

Dati reddituali per i dirigenti pubblici non generali: incostituzionalità pubblicazione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che obbliga a pubblicare i dati reddituali per tutte le categorie di dirigenti pubblici, anche quelli di livello non generale. Chiarimenti e conseguenze.

Nota a cura di Rosalisa Lancia
Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

INCOSTITUZIONALITÀ PUBBLICAZIONE DATI REDDITUALI PER I DIRIGENTI NON GENERALI - In materia di obblighi di trasparenza a carico di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, società in controllo pubblico e altri soggetti a questi assimilati, e più in particolare in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, Sent. Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali “generali” previsti dall’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001).

I dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni di cui all’art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
In proposito, già la stessa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’Atto di segnalazione 20/12/2017, n. 6, aveva ritenuto di suggerire al Parlamento e al Governo una modifica normativa che operasse una graduazione degli obblighi di pubblicazione proprio in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti. Non prevedendo invece una consimile graduazione, la disposizione censurata si pone, secondo la Corte Costituzionale, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

CONSEGUENZE - Dunque a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla menzionata Sentenza 20/2019, l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui al periodo precedente:
- continua ad applicarsi per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (quelli cioè di cui all’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4: incarichi di Segretario generale di ministeri; incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e livello equivalente; incarichi di funzione dirigenziale di livello generale);
- non si applica più per gli altri titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali).

NESSUNA INCOSTITUZIONALITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI COMPENSI - La Sent. Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici) anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico.

INTERVENTI ATTESI DALL’ANAC - Si ricorda che con la Delib. ANAC 12/04/2017, n. 382, erano stati sospesi, per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, gli obblighi di pubblicazione sia dei compensi (lettera c) che dei dati reddituali (lettera f), sospensiva dovuta all’ordinanza cautelare del TAR Lazio in attesa di chiarificazione della vicenda.
Con l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale si attende pertanto che l’ANAC revochi la sospensiva ed apporti le necessarie rettifiche alle Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, contenute nella Delib. ANAC 08/03/2017, n. 241.

Dalla redazione