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21/07/2023

Accesso alle pratiche edilizie, privacy e proprietà intellettuale elaborati progettuali

Il TAR Campania fornisce chiarimenti sull’accesso civico nel caso in cui l’oggetto della richiesta siano gli atti relativi alle pratiche edilizie. In particolare, il TAR ha escluso il pregiudizio alla tutela dei dati personali e al diritto di proprietà intellettuale con riferimento agli elaborati progettuali.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato istanza di accesso civico per la visione degli atti relativi a due permessi di costruire della cui esistenza era venuto a conoscenza attraverso l’avviso pubblico previsto dall’art. 20, comma 6 del D.P.R. 380/2001. L’amministrazione aveva negato l’accesso in applicazione del comma 2 dell’art. 5-bis, D. Leg.vo 33/2013, secondo cui l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
In particolare ravvisava:
- la sussistenza di un possibile pregiudizio alla tutela della riservatezza;
- la presenza di interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali.

Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza, TAR Campania-Napoli 28/06/2023, n. 3897 ha spiegato che non vi è alcun motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia possa contenere dati personali che non siano già conosciuti.
In linea di principio va anche osservato che per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione.
Ed infatti i titoli edilizi e i relativi atti erano già oggetto di pubblicazione nella vigenza della L. 17/08/1942, n. 1150 (Legge urbanistica). In particolare, l’art. 31, L. 1150/1942 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata poi confermata dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001, che prevede la pubblicazione all'albo pretorio del permesso di costruire (sul punto si veda anche la Nota: Accesso alle pratiche edilizie e diritto alla privacy). 

Inoltre è stato escluso che l’accesso agli atti che hanno condotto al rilascio dei titoli edilizi possa recare un pregiudizio concreto a “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale” (cfr. lett. c) del comma 2, dell’art. 5-bis del D. Leg.vo 33/2013).
In particolare, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d'autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l'oggetto, la localizzazione e gli sviluppo planimetrici dell'attività edilizia realizzata.

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso, affermando il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti di cui all’istanza di accesso civico e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento di diniego adottato dal Comune.

Dalla redazione