Ai sensi dell’articolo 42, comma 1 del D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97, i soggetti di cui al presente articolo si adeguano alle modifiche apportate al presente D. Leg.vo, introdotte dal D. Leg.vo 97/2016, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, come modificato dallo stesso D. Leg.vo 97/2016, entro il 23/12/2016.

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