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L. R. Friuli Venezia Giulia 09/08/2005, n. 18

Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
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TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE
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CAPO I - Principi, finalità, funzioni e programmazione
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Art. 1 - (Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell’Unione europea, l’assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all’impiego, per l’occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.

3.

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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

N37

1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all’impiego;

b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;

b-bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;

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Art. 3 - (Programmazione regionale in materia di lavoro)

N21

1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.

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Art. 4 - (Clausola valutativa)

1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale

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Art. 5 - (Commissione regionale per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all’articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l’efficacia degli interventi.N77

2-bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all’ambito residuale dell’istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.N78

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:

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Art. 5-bis - Concertazione sociale

N20

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Art. 6 - (Comitato di coordinamento interistituzionale)

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Art. 7 - (Funzioni delle Province)

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Art. 8 - (Commissioni provinciali per il lavoro)

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CAPO II - Agenzia regionale del lavoro
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Art. 9 - (Agenzia regionale del lavoro)

N4

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Art. 10 - (Organi)
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Art. 11 - (Direttore)
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Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti
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Art. 13 - Personale
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Art. 14 - (Dotazioni finanziarie e patrimoniali)
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Art. 15 - Controllo e vigilanza
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Capo III - Consigliere e consiglieri di parità
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Art. 16 - Consigliera o Consigliere regionale di parità

1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della

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Art. 17 - Sede, dotazione organica e assegnazione di personale

1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro. N113

2. L’ufficio della

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Art. 18 - Consigliera o Consigliere di parità di area vasta

1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e

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Art. 19 - Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità

1.

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Art. 20 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il

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TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
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CAPO I - Sistema regionale dei servizi per l’impiego
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Art. 21 ante - Rete regionale del lavoro

1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di

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Art. 21 - (Servizi pubblici per l’impiego regionali)

N21

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l’impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.

2. Nell’ambito dei Servizi pubblici per l’impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l’Impiego di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.

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Art. 22 - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più de

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Art. 23 - Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione

1. La Regione, ai sensi dell’articolo

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Art. 24 - (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l’affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della RegioneN42, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.

3. Sono servizi al la

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Art. 25 - (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)

1. “La Regione può” N40affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

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Art. 26 - (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l’impiego)

1. “I Centri per l’Impiego”N40 e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell’ambito del sistema regionale dei servizi per l’impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più debo

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Art. 27 - (Orientamento)

N58

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Art. 28 - (Sistema informativo regionale lavoro)

N21

1. La Regione assicura l’esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell’ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell’orientamento permanente di cui all’articolo 34 della legge regionale 27/2017.

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Art. 28-bis - (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

N20

1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull’andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupaziona

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TITOLO III - POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO
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CAPO I - Promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali
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Art. 29 - (Finalità e destinatari)

N21

1. La Regione sostiene l’assunzione, la stabilizzazione occupazionale, l

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Art. 30 - (Promozione dell’occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale

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Art. 31 - (Promozione di nuove attività imprenditoriali)

1. In attuazion

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Art. 32 - (Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono co

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Art. 33 - (Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di interventoN46, che prevedono, in particolare: N10

a) la realiz

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Art. 33-bis - (Misure fiscali)

N20

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l’articolo 51, comma 4, dello Sta

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Art. 34 - (Politiche per il prolungamento della vita attiva)

1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promu

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Art. 35 - (Interventi ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l’utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione N42e, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a) ottenimento dell’accreditam

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Art. 35-bis - Sostegno e promozione di iniziative ed eventi

N20

1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizz

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CAPO II - Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

N81

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Art. 36 - (Promozione dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità)

N81

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone “con disabilità”N79, sostenendone l’inserimento, l’integrazione lavorativa e l’autoimprenditorialità attraverso i servizi per l’impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

2. Per le finalità

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Art. 37 - (Compiti della Regione)

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Art. 38 - (Servizi del collocamento mirato)

N84

1. Per l’attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell’ambito dei Servizi pubblici per l’impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all’avviamento lavorativo e

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Art. 38-bis - (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili)

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Art. 39 - (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità)

N37

1. Per le finalità di cui all’articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

2. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15 della legge 68/1999;

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Art. 40 - (Validazione delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

N81

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del co

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Art. 41 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 41/1996)

1. Al comma 1 d

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Art. 42 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 41/1996)

1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 della leg

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Art. 43 - Integrazioni alla legge regionale n. 41/1996

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 41/1996 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.

2. La Consulta formula pareri nell’ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:

a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;

b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;

c) promozione dell’inserimento lavorativo;

d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;

e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;

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Art. 44 - Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista

1. La Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

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Capo III - Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
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Art. 45 - (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte qu

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Art. 46 - (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)

1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:

a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico terri

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Art. 47 - (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di

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Art. 48 - (Interventi)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo d

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CAPO IV - Pari opportunità e qualità del lavoro

N62

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Art. 49 - (Parità di genere)

N63

1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento “delle parti sociali,”N73 degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di

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Art. 50 - (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)

1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salut

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Art. 51 - (Responsabilità sociale dell’impresa)

1. La Regione “promuove”N40

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CAPO IV BIS - MISURE DI SOSTEGNO ALLA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI E ALLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA FAMILIARE E IMPEGNI LAVORATIVI

N85

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Art. 51-bis - (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)

N20

1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di servizi educativi per l’infanzia e d

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Art. 51-ter - (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)

N20

1. Per le finalità di cui all’articolo 51-bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell’ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori

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CAPO V - Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
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Art. 52 - (Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:

a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell’Amministrazione centrale dello Stato;

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Art. 53 - (Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. L’Assessore regionale competente in materia di l

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Art. 54 - (Sicurezza sul lavoro)

N21

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della pre

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Art. 55 - (Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)

1. I criteri e

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Art. 56 - (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute N87 il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi

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Art. 56-bis - (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

N16

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di

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33658 11224598
TITOLO IV - INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
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33658 11224599
CAPO I - Internazionalizzazione del mercato del lavoro
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Art. 57 - (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

N21

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro

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Art. 57-bis - (Sostegno al lavoro frontaliero)

N20

1. La Regione sostiene l’avvio di att

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Art. 58

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33658 11224603
Art. 59

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33658 11224604
TITOLO V - LAVORO E FORMAZIONE
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33658 11224605
CAPO I - Lavoro e formazione
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Art. 60 - (Formazione e politiche del lavoro)

1. La Regione favorisce l’integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell’Università e N89 individua gli strumenti per il loro raccordo.

2. Il sistema formativo regionale promuove l’incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita econ

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Art. 61 - (Aspetti formativi del contratto di apprendistato)

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Art. 62 - (Principi comuni in materia di apprendistato)

N30

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Art. 63 - (Tirocini)

N31

N18

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini N32 presso i datori di lavoro pubblici e privati.

2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l’attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo. N64

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TITOLO VI - Interventi per il sostegno al credito e al reddito
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Capo I - Interventi per il sostegno al credito e al reddito
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Art. 64 - (Forme di sostegno al credito dei lavoratori)

1. La Regione sostiene l’accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di u

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Art. 65 - (Interventi per il sostegno al reddito)

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TITOLO VII - Modifiche alla legge regionale n. 7/2005
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Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 7/2005
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Art. 66 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7/2005

1. All’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

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Art. 67 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 7/2005

1. All’articolo 4 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 68 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 7/2005

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - Funzioni dell’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

1. L’Agenzia regionale del lavoro e d

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Art. 69 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2005

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Art. 70 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7/2005

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Art. 71 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 7/2005

1. All’articolo 8 della legge regionale n. 7/2005 sono apporta

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TITOLO VIII - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
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CAPO I - Norme finali e transitorie

Art. 72 Potere sostitutivo.

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Art. 73 - (Beni mobili e immobili)

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Art. 74 - (Personale)

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Art. 75 - (Trattamento dei dati personali)

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Art. 76 - Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano

1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Ital

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Art. 77 - (Norme comuni per la concessioni degli incentivi)

1. N49

2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. N90

3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma

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Art. 77-bis - (Collegi di conciliazione e arbitrato)

N60

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui al numero 9) dell

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Art. 77-ter - (Immobili destinati all’esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l’impiego regionali)

N20

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Art. 78 - (Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);

d) gli

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Art. 79 - (Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia di cui all’articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. Fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall’articolo 3 della legge regionale 20/2003.

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Capo II - Norme finanziarie
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Art. 80 - (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione «Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro» con lo stanziamento di 25.000 euro.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime» con lo stanziamento di 1 milione di euro.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 13, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), con riferimento agli interventi previsti all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8490 (2.1.155.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Fondo di dotazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale» con lo stanziamento di 200.000 euro.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità».

7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro» con lo stanziamento di 190.000 euro.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità pre

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 16/2012.

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