Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 22/10/2018, n. 7
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- L.R. 29/12/2023, n. 23
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- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 27/12/2019, n. 28
- Sent. Corte Cost. 27/12/2019, n. 290
- L.R. 15/11/2019, n. 24
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 14/08/2019, n. 18
- L.R. 19/07/2019, n. 14
- L.R. 26/06/2019, n. 10
- L.R. 20/05/2019, n. 8
- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 18/12/2018, n. 12
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CAPO I - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE |
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 “Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”)1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 6/2017 sono inseriti i seguenti: “Art. 3-bis - (Lazio Semplice) 1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, al monitoraggio dei procedimenti in corso, alla maggiore omogeneità nell’azione delle diverse strutture amministrative, nell’ambito dei siti internet istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, è istituita una specifica sezione denominata “Lazio Semplice” suddivisa per aree tematiche. 2. I privati, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli enti ecclesiastici, le associazioni, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, le unioni dei comuni e le altre forme associative presentano, tramite il sito internet istituzionale, le proposte di semplificazione, incluse quelle concernenti la modifica di atti normativi regionali, volte ad individuare i settori di materie da riorganizzare ai sensi dell’articolo 2 ovvero i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell’articolo 3, e verificano lo stato dei procedimenti in corso. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, sono definite le modalità per la presentazione delle predette proposte. 3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 2, approva il programma annuale dell’attività di semplificazione regionale, individuando le misure di semplificazione da adottare ai se |
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Art. 2 - (Istituzione del Laboratorio smart city Lazio)1. Il Laboratorio smart city Lazio, di seguito denominato Laboratorio, è un ambito partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le problematiche sull'innovazione digitale della Regione e sul monitoraggio dei correlati programmi attuativi. 2. Il Laboratorio intende favorire la partecipazione nei processi di trasformazione digitale dei contesti urbani della Regione, quali province, comuni e Città metropolitana di Roma capitale, al fine di: a) accrescere le opportunità di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali; b) migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni sulle politiche dell’innovazione; c) incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza dei temi dell'innovazione, nonché dell'agenda digitale della Regione nella società civile; d) partecipare alla definizione di ulteriori programmi strategici sui temi dell'innovazione, delle smart community, delle smart city e dell'agenda digitale. 3. L'amministrazione della Regione è presente alle riunioni del Laboratorio tramite: a) il coordinatore del Laboratorio, nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente; b) i componenti della Giunta regionale competenti per materia; |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E GOVERNO DEL TERRITORIO |
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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei soggetti assegnatari di terreni ARSIAL)1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 54 le parole: “dagli articoli 74 e 75” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 74”; b) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 58 è soppresso; c) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente: “Art. 67-bis (Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio) 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000 e successive modifiche, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi quindici mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al primo periodo che non prevedono l’impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati senza l’autorizzazione di cui all’articolo 45, previa comunicazione. Per i soprassuoli compresi all’interno delle aree naturali protette regionali, |
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Art. 4 - (Allineamento dei vincoli temporali per le misure di imboschimento dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e successive modifiche)1. Al fine di garantire il recupero della competitività nel settore agricolo, per le misure relative all’imboschimento dei terreni agricoli di cui a |
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Art. 5 - (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche)1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 6: 1) al comma 2 dopo la parola “fossiliferi” sono inserite le seguenti: “, successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali”; 2) al comma 4 le parole “di cui all’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.”; 3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia.”; b) all’articolo 8: 1) al comma 3: 1.1 alla lettera a) le parole: “, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche”; 1.2 alla lettera b) le parole: “tradizionali di cui all’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal D.M. 8 agosto 1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173)” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali, di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006”; 1.3 la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi di cui all’articolo 31, comma 1bis, lettera d), nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti;”; 1.4 la lettera l) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di trasporto pubblico, di sorveglianza, di soccorso, di monitoraggio ambientale nonché di esercizio della pesca autorizzata;”; 1.5 N6 2) al comma 4: 2.1 alla lettera d) le parole: “, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’ |
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Art. 6 - (Modifica della perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa)1. La perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa di cui alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 (Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa) e successive modifiche, è modificata s |
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Art. 7 - (Modifica della perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica)1. La perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica), è |
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Art. 8 - (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini) |
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Art. 9 - (Disposizioni relative alla liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo. Modifiche all’articolo 2, commi 29 e 30 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativi alla soppressione del Consorzio)1. Il commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), nominato a |
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Art. 10 - (Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)1. Ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle |
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Art. 11 - (Disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue)1. Nelle zone sprovviste della rete fognaria pubblica, per lo scarico delle acque reflue “provenienti da insediamenti inferiori a cinquanta abitanti equivalenti” N25 |
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Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: |
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Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “5 febbraio 1997, n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”; b) al comma 1 d |
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Art. 15 - (Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”)1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente: “Art. 8-bis - (Registro unico regionale dei controlli in agricoltura - RUCA) 1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle aziende agricole, è istituito, pr |
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale” e successive modifiche)1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”; b) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l’agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione: a) delle attività agricole multifunzionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale); b) delle attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3.”; c) al comma 2 dell’articolo 1: 1) alla lettera e) dopo la parola: “naturale” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell’agricoltura”; 2) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d’inserimento socio-lavorativo.”; d) all’articolo 2: 1) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si intendono:”; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Si definiscono inoltre: a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell’ambito dell’azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3; b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3, anche integrate tra loro; c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all’articolo 2135 del codice civile; d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all’articolo 2135 del codice civile; e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.”; 3) l’alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Sono attività di agriturismo:”; 4) al comma 3-bis le parole da: “Le stesse attività” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Le attività di cui al primo periodo sono considerate: a) servizi integrati e accessori all’attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico; b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.”; 5) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine.”; e) all’articolo 2-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1-bis.”; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni. 1-ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1-bis vigono, i |
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Art. 17 - (Tutela dell’imprenditore agricolo titolare di un contributo erogato dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)1. La Regione, in qualità di titolare del bando per l’assegnazione di contributi in ambito agricolo, quando l’erogazione dei fondi spetta ad AGEA, |
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Art. 18 - (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche)1. Alla l.r. 4/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4: 1) all’alinea del comma 1 la parola: “adottato” è sostituita dalle seguenti: “da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,” e le parole da: “e degli articoli 2” fino a: “5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “nonché del comma 3-bis e degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8,”; 2) all’alinea del comma 3 dopo le parole: “e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura).” sono inserite le seguenti: “In ogni caso la gestione dei danni sia sul territorio a caccia programmata così come previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sia negli istituti previsti dalla medesima norma, è di competenza della struttura che si avvale delle aree decentrate dell’agricoltura (ADA).”; 3) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: “e alla pubblica incolumità;” sono inserite le seguenti: “la prevenzione prevede anche la disciplina in materia di selecontrollo;”; 4) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole: “dei relativi criteri di valutazione;” sono inserite le seguenti: “la medesima banca dati deve essere considerata “banca dati centrale” in grado di assicurare la conservazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi alla gestione faunistica venatoria della Regione;”; 5) alla lettera c) del comma 3 le parole: “, in ogni caso non superiori a novanta giorni,” sono soppresse; 6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche, alle leggi regionali 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e 10 luglio 1978, n. 31 “Rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio”)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di caccia, alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 17: 1) al comma 1 le parole: “La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute ovvero ad imprenditori agricoli singoli” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, il recupero dei terreni, preferibilmente se marginali, e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate ad imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni venatorie ed agricole riconosciute a livello nazionale”; 2) al comma 2 le parole: “che sono in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall’Amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento dei cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell’addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all’anagrafe canina” sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano cani in regola con l’anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della zona addestramento cani (ZAC)”; 3) al comma 3 le parole: “siano in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall’amministrazione provinciale competente per territorio e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone addestramento cani. Il tesserino deve cont |
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Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di pesca, alla l.r. 87/1990 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 8 le parole: “al successivo articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 9 e 9-bis”; b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Art. 9 - (Licenza di pesca professionale) 1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 9-ter e che abbiano provveduto al versamento della tassa regionale annuale. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio della licenza. 2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, è istituito, presso la Regione, l’elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali.”; c) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti: “Art. 9-bis - (Licenza di pesca sportiva o dilettantistica) 1. La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la misura delle tasse sulle concessioni regionali, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido. 2. La licenza non è richiesta per l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 3. Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 9-ter. Art. 9-ter - (Regolamento) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento per la disciplina: a) delle modalità di rilascio della licenza di pesca professionale; b) delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del tesserino segna catture per la licenza di pesca sportiva o ricreativa; c) dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali o sportive; d) delle modalità di costituzione e tenuta dell’elenco di cui all’articolo 9, comma 2.”; d) l’articolo 10 è abrogato; e) all’articolo 14: 1) i commi 15 e 17 sono abrogati; 2) al comma 16 le parole da: “ed a stordire” fino a: “animali acquatici” sono soppresse; 3) al comma 18 le parole: “al precedente sedicesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 14-bis, comma 1, lettera b)”; 4) al comma 23 le parole da: “È vietato” fino a: “art. 11” sono soppresse; f) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: “Art. 14-bis - (Divieti per contrastare il bracconaggio ittico) 1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modifiche, nelle acque interne, come definite all’articolo 7, è vietato: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie |
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici)1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica e il Catasto regionale degli impianti termici. 2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 51 è sostituita dalla seguente: “d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti: 1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991 e successive modifiche; 2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); 3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche.”; b) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 52 è sostituita dalla seguente: “e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti: 1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991; 2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013; |
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Art. 22 - (Modifiche alle leggi regionali 13 febbraio 2018, n. 2 e 6 luglio 1998, n. 24 in materia di pianificazione paesistica nonché alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”, e successive modifiche)1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 2/2018 dopo le parole “strutture competenti” sono inserite le seguenti: “previa intesa con il ministero competente in materia di beni e di attività culturali,”. 2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/1998, sono aggiunte, |
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Art. 23 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 dopo le pa |
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Art. 24 - (Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica N2, da parte dei proprietari dell’immobile inagibile. 2. Le spese relative all’installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. 3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l’installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato. 4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni: a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E; b) il richiedente ovvero altro componen |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA |
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Art. 25 - (Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali)1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali ed europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, promuove la stabilità occupazionale mediante l’inserimento, ai sensi dell’articolo 50 del decr |
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla responsabilità sociale delle imprese e alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” e successive modifiche. Percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari)1. All’articolo 62 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di sviluppo, cresc |
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Art. 27 - (Misure di salvaguardia dei livelli occupazionali)1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi stabiliti a livello europeo e dalla legislazione statale vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un’apposita deliberazione che preveda nei bandi di attribuzione di agevolazioni alle imprese, adottati dalla Regione direttam |
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Art. 28 - (Soppressione della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio. Recesso dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma e del Lazio e relativa disciplina. Abrogazioni)1. La Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio di cui all’articolo 2, comma 111, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) è soppressa. 2. Sono abrogati: |
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Art. 29 - (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di turismo, alla l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera t-quinquies) del comma 1 dell’articolo 3, è aggiunta la seguente: “t-sexies) le associazioni pro-loco.”; b) N41 c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: |
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Art. 30 - (Disposizioni transitorie relative alle guide turistiche) |
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Art. 31 - (Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo. Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche)1. Al fine di garantire l’esercizio delle attività estrattive nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, salvaguardia e valorizzazione delle risorse minerarie del territorio e della sua qualità ambientale e indirizzare il settore verso i principi dell’economia circolare e migliorarne efficacia e competitività, anche in una prospettiva di filiera produttiva e di maggiore internazionalizzazione, la Giunta regionale approva, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e di ambiente, le Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo della Regione nonché per il recupero ambientale delle aree interessate ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale [ndr 17/2004]. 2. La deliberazione di cui al comma 1 individua: a) gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema dei controlli sul territorio al fine di assicurare adeguati livelli di qualità ambientale, ecologica e paesaggistica nel recupero dei siti oggetto di |
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Art. 32 - (Modifiche alle leggi regionali 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche) |
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Art. 33 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche) |
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Art. 34 - (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e successive modifiche) |
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Art. 35 - (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche e alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 28 “Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici”)1. Il comma 1-quater dell’articolo 10 della l.r. 8/2001 è abrogato. 2. Dopo il comma 1 del |
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Art. 36 - (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio)1. Alla l.r. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 6 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, può regolamentare le modalità per l’esercizio dell’attività nella stessa sede di cui al comma 4 e le modalità per effettuare la vendita di cui al comma 6.”; b) all’articolo 17: |
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Art. 37 - (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio”)1. Alla l.r. 5/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 2: 1) alla lettera a) dopo le parole: “regionale e statale” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 9”; 2) alla lettera b) le parole: “in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi” sono sostituite dalle seguenti: “in forma singola o aggregata”; |
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Art. 38 - (Istituzione della fiera agroalimentare a Roma)1. La Regione, al fine di valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per la promozione della filiera e della cultura del cibo, elabora, attraverso la concertazione con i soggetti pu |
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Art. 39 - (Registro unico regionale dei controlli delle attività produttive)1. Al fine di semplificare le attività amministrative, ridurre gli oneri burocratici delle attività commerciali ed evitare duplicazioni di controlli, garantendo in tal modo maggiore efficienza nella pubblica amministrazione, è istituito, presso la direzione sviluppo economico e attività produttive, il Registro unico regionale dei controlli delle attività produttive (RUCAP), avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Nel RUCAP confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, sanitari e f |
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Art. 40 - (Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico)1. Nelle more dell’adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell’assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, la Regione promuove la costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo industriale, di seguito denominato Consorzio unico. N24 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis, fanno parte del Consorzio unico: a) la Città metropolitana di Roma capitale; b) le province, i comuni, gli altri enti locali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale, che fanno parte dei consorzi industriali "aderenti al Consorzio unico. N46N33 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di attivazione del Consorzio unico. Il Consorzio unico succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi industriali di cui al precedente periodo. N33 4. Gli attuali organi consortili comunque in carica, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o non rinnovati alla scadenza, ai sensi della legislazione regionale applicabile, esercitano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dei consorzi industriali fino alla data di estinzione e collaborano al percorso di attivazione del Consorzio |
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Art. 41 - (Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativi al fondo per le start up innovative e al fondo della creatività e agli articoli 40 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 in materia di acque minerali e termali e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alle acque minerali naturali e di sorgente, e successive modifiche)1. Alla l.r. 13/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis dell’ |
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Art. 42 - (Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche)1. N15 2. Fermo resta |
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Art. 43 - (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e successive modifiche) |
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Art. 44 - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 45 - (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale” e successive modifiche)1. Alla l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell’articolo 3, le parole: “dal regolamento di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall’avviso di cui all’articolo 5, comma 2”; b) all’articolo 4: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Comitato consultivo)”; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A fini consultivi e di coordinamento nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, il Comitato consultivo, di seguito denominato Comitato.”; 3) il comma |
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Art. 46 - (Modifica alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 “Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”)1. N16 |
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Art. 47 - (Modifica alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 27 “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione”)1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 27 |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE, DEMANIO E PATRIMONIO, ENTI LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ REGIONALI |
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Art. 48 - (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)1. All’articolo 37 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “, nonché i gruppi con |
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Art. 49 - (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione di costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 4/2013 sono inseriti i seguenti: “5-bis. I contratti di lavoro flessibile concernenti il personale di diretta collaborazione della Giunta e del |
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Art. 50 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale. Disposizioni transitorie)1. L’articolo 2 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 2 - (Trattamento previdenziale) 1. È introdotto a favore dei consiglieri regionali eletti a decorrere dalla X legislatura il trattamento previdenziale previsto per i dipendenti pubblici, basato sul sistema di calcolo contributivo. 2. Il trattamento previdenziale spetta ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che, in base alla dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 5, abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato e per un massimo di tre mandati anche non consecutivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di sessant'anni. 3. Il trattamento previdenziale spetta anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dalla nomina, dichiarino di voler beneficiare dello stesso. 4. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la frazione di un anno di mandato si computa come un anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Ai soli fini della maturazione del minimo contributivo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo mensile di cui al comma 11. 5. Al consigliere regionale che sostituisce altro consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa dell’annullamento e la data del subentro. 6. Il trattamento previdenziale, corrisposto in dodici mensilità, è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati triennalmente ai sensi dell’ |
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Art. 51 - (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e successive modifiche. Disposizione transitoria)1. Alla l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2: 1) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola: “Roma” è aggiunta la seguente: “capitale”; 2) alla lettera c) del comma 2 dopo la parola: “province” sono aggiunte le seguenti: “e, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale”; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sono componenti elettivi del CAL venticinque rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi, di cui sette dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nove dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nove con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.”; 4) il comma 4 è s |
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Art. 52 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”. Razionalizzazione degli acquisti)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 12/2016 è inserito il seguente: |
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Art. 53 - (Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali)1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Regione, entro il 1° gennaio 2019 la Regione, per |
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Art. 54 - (Disposizioni relative al rinnovo degli organi amministrativi degli enti agrari)1. Nelle more dell’adozione degli atti previsti dall’articolo 3, |
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Art. 55 - (Contributi per la comunicazione istituzionale concernente i referendum locali)1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica degli enti locali, la Regione promuove lo svolgimento delle attività di i |
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Art. 57 - (Disposizioni finanziarie a sostegno dei comuni. Modifiche all’articolo 1, commi 77 e 79 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativi al fondo per prevenire il dissesto finanziario e all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 concernente gli atti transattivi relativi alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari)1. All’articolo 1 della l.r. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 77: 1) all’alinea, la parola: “ai” è sostituita dalle seguenti: “ad almeno due dei”; 2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) debiti fuori bilancio.� |
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Art. 58 - (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e successive modifiche)1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 74/1989 è inserito il seguente: “Art. 3-bis - (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA) 1. È istituito, a cura dell’assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione |
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Art. 59 - (Gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere)1. Al fine di assicurare la riqualificazione del tratto metropolitano del fiume Tevere, garantendo la tutela delle acque e la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e favorendo altresì la sostenibilità e l’integrazione urbana, la Regione promuove accordi di programma con le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e i contratti di fiume di cui all’articolo 3, comma 95, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. |
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Art. 60 - (Modifiche agli articoli 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, e successive modifiche)1. All’articolo 93 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da: “di norma” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risors |
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Art. 61 - (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali e successive modifiche. Disposizioni relative all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale combattenti - ONC)1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 12/2016 è sostituito dal seguente: “7. Su richiesta dei soggetti interessati, la Regione e le aziende sanitarie locali hanno facoltà di alienare opere o costruzioni realizzate su terreni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi. Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate al prezzo individuato con riferimento al valore di mercato dell’edificio, determinato dalle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), detratto il valore dei materiali ovvero l’aumento di valore recato al fondo sul quale è stata realizzata l’opera o la costruzione ai sensi dell’artic |
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Art. 62 - (Disposizioni per favorire gli investimenti dei concessionari dei beni patrimoniali e demaniali regionali)1. I soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, che in forza di contratti e provvedimenti amministrativi detengono in concessione d’uso e gestione i beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o di interesse pubblico nonché delle attività economiche ad esse correlate, previa deliberazione della Giunta regionale possono acquisire i medesimi beni in diritto di superficie ai sensi dell’ |
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Art. 63 - (Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale)1. La Regione, d’intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali interessati, promuove la realizzazione di progetti |
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Art. 64 - (Ricognizione dei dati relativi alla sicurezza degli edifici del patrimonio regionale)1. Al fine di garantire il monitoraggio delle condizioni di sicurezza strutturale degli edifici appartenenti al patrimonio regionale, la direzione regi |
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Art. 65 - (Disposizioni sul patrimonio e la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.A. Abrogazione)1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali, e successive modifiche e all’articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 66 - (Piano di monitoraggio delle competenze professionali presenti nella Regione, negli enti strumentali e nelle società controllate dalla Regione)1. La Giunta regionale, al fine di elaborare modelli organizzativi più semplici ed efficienti e di valorizzare le competenze professionali del persona |
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Art. 67 - (Utilizzazione del ramo d’azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali)1. Nel quadro del rafforzamento delle politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego, al fine di avvalersi delle attività di supporto svolte dalla società capitale Lavoro S.p.A. a favore dei suddetti centri, per il triennio 2018-2020 la società LAZIOcrea S.p.A. è autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad utilizzare il relativo ramo d’azienda della società capitale Lavoro S.p.A. 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di completare, nell’ambito del quadro normativo di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e successive modifich |
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Capo V - Disposizioni per la semplificazione in materia di tutela della salute e politiche sociali |
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Art. 68 - (Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolas |
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Art. 69 - (Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Il comune, al quale compete la valutazione della conformità urbanistico-edilizia dell’opera, per la realizzazione di interventi che richiedono il permesso di costruire, rilascia l’autorizzazione negli stessi termini previsti dalle disposizioni del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. 1-ter. Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), il comune, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 alla Regione, che esprime entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di |
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Art. 70 - (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)1. Alla l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) |
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Art. 71 - (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio”)1. Alla l.r. 7/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 è inserita la seguente: |
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Art. 72 - (Associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere)1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione delle storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), dell’articolo 7, comma 3, e degli articoli 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nel confronti delle donne e la violenza domestica. 2 |
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Art. 73 - (Interventi per le associazioni che operano a sostegno delle donne)1. La Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province ed i comuni possono individuare, nell’ambito del proprio patrimonio, immobili, a |
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Art. 74 - (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico)1. La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educa |
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Art. 75 - (Interventi per l’integrazione socio scolastica)1. La Regione, nel quadro degli interventi per il sostegno all’integrazione socio scolastica per bambini e ragazzi disabili o affetti dalla sindrome |
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Art. 76 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)1. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 6/2006 dopo le parole: “a titolo gratuito” sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per il rimborso |
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Art. 77 - (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e successive modifiche)1. All’articolo 4 della l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 78 - (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” e successive modifiche)1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “dall’usura”, “vittime dell’usura”, o “vittime del reato di usura”, laddove compaiono, sono sostituite dalle seguenti: “vittime di usura o di estorsione”; b) al comma 1 dell’articolo 1 le parole da: “sostegno dei soggetti” fino a: “reato di usura” sono sostituite dalle seguenti: “loro sostegno”; c) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ai fenomeni estorsivi” e conseguentemente alla rubrica dell’articolo 10 dopo la parola: “usura” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o ai fenomeni estorsivi”; |
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Art. 79 - (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura” e successive modifiche)1. Il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 14/2015 è sostituito dalla seguente: “1. Agli oneri di cui alla presente legge, |
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Capo VI - Disposizioni per la semplificazione in materia di edilizia residenziale pubblica, trasporto pubblico locale e opere pubbliche |
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Art. 80 - (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata, e successive modifiche)1. Alla l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 11 è inserito il seguente: “1-bis. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente.”; c) dopo l’articolo 16-bis è inserito il seguente: “Art. 16-ter - (Osservatorio regionale sui piani di zona) 1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 3, è istituito, presso l’assessorato competente in materia di edilizia agevolata, l’Osservatorio regionale sui piani di zona, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo permanente di supporto dell’assessorato nonché di consultazione e monitoraggio dei piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale. 2. Ai f |
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Art. 81 - (Istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione)1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita una commissione speciale per studiare ed approfondire la tematica dei piani di zona nel Lazio e acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare. L’attività della commissione è volta in particolare ad esaminare: a) il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato; b) il rispetto, da parte dei soggetti incaricati di realizzare programmi di edilizia abitativa attraverso contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per realizzare i programmi stessi; c) le modalità di gestione dei piani di zona e l'esistenza di eventuali violazioni |
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Art. 82 - (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)1. Alla l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: |
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Art. 83 - (Modifiche alle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relative all’edilizia residenziale pubblica e successive modifiche)1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 10-bis dell’articolo 48 è sostituito dal seguente: “10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’ac |
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Art. 84 - (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche e all’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al trasporto pubblico locale)1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 4 dopo le parole: “Sono servizi di linea speciali” sono inserite le seguenti: “, soggetti ad autorizzazione amministrativa,” e dopo le parole: “a ridotta capacità motoria” sono aggiunte le seguenti: “, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici”; b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: “Art. 4-bis - (Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea) 1. Ferma restando la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modifiche, al |
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Art. 85 - (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5-bis della l.r. 58/1993)1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - (Sanzioni amministrative) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dall’articolo 5-bis della presente legge, l’inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, l’alterazione del tassametro o l’indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, commi 3 e 4, qualora conducente del taxi o della vettura o natante adibita a servizio di noleggio con conducente, è punita: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza; b) con un mese di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla seconda inosservanza; c) con due mesi di sospensione della licenza o dell’autorizza |
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Art. 86 - (Disposizioni in materia di utilizzo del gas naturale compresso “GNC”, del gas naturale liquefatto “GNL” e dell’elettricità nel trasporto stradale)1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastrutt |
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Art. 87 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al definanziamento per mancato avvio di opere pubbliche e successive modifiche)1. All’articolo 2 della l.r. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 88 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21, 22, comma 4, 50, 57, 67, comma 5, e 79, dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente leg |
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Art. 89 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato B1 - Relazione descrittiva dell’ampliamento della riserva naturale di Nazzano, Tevere-FarfaDa nord il limite del confine dell'area protetta coincide con la strada provinciale 40b Tiberina nella zona di Torrita Tiberina, scende verso sud-est seguendo la strada comunale “via Camillo Benso” fino all’agriturismo La terrazza sul Tevere”, da lì risale verso nord fino al ponte di Montorso in coincidenza della strada provinciale 15 a, superato il fiume Tevere riscende v |
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Allegato B2 - Relazione descrittiva dell’ampliamento del parco regionale dell’appia anticaParte di provvedimento in formato grafico |
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