N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2019, n. 22.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis - (Sportello unico per le attività produttive)

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e all’articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è l’unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l’accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento.

2. L’accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Ai fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. A seguito dell’avvio delle procedure abilitative su base telematica e con modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto; valuta, altresì, gli interventi, effettuati o da effettuare, di semplificazione normativa e amministrativa e valuta l’impatto della regolamentazione sulle imprese.

5. La Regione provvede alla formazione, nell’ambito del piano di rafforzamento amministrativo, del personale addetto allo svolgimento delle funzioni del SUAP, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, mediante appositi corsi, da istituirsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgersi entro i successivi novanta giorni.”;

b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica e organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria di impresa;

c) accesso ai finanziamenti, anche europei;

d) sicurezza e tutela dei consumatori;

e) tutela dell’ambiente;

f) igiene e sicurezza sul lavoro;

g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;

h) urbanistica commerciale;

i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;

l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori;

m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di un’adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.

4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:

a) le CCIA e le loro aziende speciali;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.

5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una relazione sull’attività svolta.

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, nell’ottica del miglioramento e qualificazione della rete distributiva e della diffusione delle reti di imprese. A tal fine la Regione sostiene l’attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio.”;

c) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati.”

Dalla redazione