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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 16/02/1981, n. 12
L. R. Lazio 16/02/1981, n. 12
L. R. Lazio 16/02/1981, n. 12
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TITOLO I - Opere incluse nei programmi regionali |
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Capo I - Programmazione degli interventi |
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Art. 1 - Norme generaliI programmi di edilizia scolastica e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge. |
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Art. 2 - FinalitàI programmi di edilizia scolastica sono formulati sulla base delle risultanze delle rilevazioni e degli studi promossi per la migliore conoscenza della situazione scolastica nelle varie aree territoriali e debbono assicurare, nell'ambito generale della po |
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Art. 3 - Ambito di intervento regionaleNei programmi di cui al precedente articolo sono compresi gli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province concernenti la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento, la ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordi |
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Art. 4 - Piani regionali e programmi provincialiPer l'attuazione del programma regionale di sviluppo, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di edilizia scolastica, articolati per destinazione di intervento secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 procedendo alla riparti |
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TITOLO I - Opere incluse nei programmi regionali |
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Capo II - Finanziamento e modalità di erogazione |
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Art. 5 - Concessione del contributo ed impegno di spesaIl Presidente della Giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessat |
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Art. 6 - Modalità degli interventi finanziari della RegioneL'intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità: |
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Art. 7 - Erogazione dei contributiPer le opere ammesse a contributo in capitale le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dall |
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TITOLO I - Opere incluse nei programmi regionali |
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Capo III - Scelta dell'area e progettazione |
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Art. 8 - Scelta dell'areaLe aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati. La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per il sopravvenuto accertamento della inidoneità all'uso scolastico, a quelle previste negli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengano la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono di |
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Art. 9 - Redazione del progettoGli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti. Nella compilazione dei progetti debbono essere osservate, tra l'altro, le norme vigenti relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola |
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Art. 10 - Approvazione del progettoL'approvazione del progetto è disposta dal competente organo dell'ente interessato. L'atto di cui sopra equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. Ne |
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Art. 11 - In osservanza dei terminiLa Regione assicura agli enti interessati assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui |
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TITOLO I - Opere incluse nei programmi regionali |
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Capo IV - Affidamento, esecuzione e collaudo delle opere |
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Art. 12 - Affidamento delle opereL'affidamento delle opere è effettuato dall'ente appaltante a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla presente legge. Qualora gli |
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Art. 13 - Attuazione programmiAl fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi, necessario per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2 della le |
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Art. 14 - Collaudo delle opereIl collaudo delle opere comprese nei programmi previsti dalla presente legge è disposto con decreto del Presidente della Giunta reg |
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Art. 15 - Approvazione del collaudo e determinazione definitiva del finanziamento regionaleIl competente organo dell'ente appaltante approva, con apposito atto deliberativo, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. |
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Art. 16 - Esecuzione dei programmi mediante concessioneGli enti beneficiari dei finanziamenti, anche consorziati tra loro, possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione. Sarà fatto ricorso all'affidamento in concessione quando si intendano realizzare piani organici d |
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Art. 17 - Destinazione delle opereLa realizzazione degli edifici con il contributo regionale rende obbligatoria la destinazione delle opere ad uso scolastico e l'assu |
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TITOLO II - Scuole materne non statali |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 18 - Programmazione degli interventiFermi restando i criteri di programmazione sanciti dall'articolo 4 della presente legge, le amministrazioni provinciali subordinano |
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Art. 19 - Ambito di intervento regionaleGli interventi regionali per le finalità di cui al precedente articolo riguardano la costruzione di nuovi edifici, i maggiori oneri |
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TITOLO II - Scuole materne non statali |
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Capo II - Scuole materne non statali gestite da comuni e province |
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Art. 20 - Modalità di intervento regionaleL'intervento regionale per la costruzione di nuovi edifici può essere disposto mediante la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammo |
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Art. 21 - Finanziamento ed esecuzione delle opereNel caso di finanziamento concesso a comuni e province per scuole materne non statali per la redazione ed approvazione dei progetti |
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TITOLO II - Scuole materne non statali |
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Capo III - Scuole materne non statali gestite da enti pubblici di assistenza e beneficenza e da altri enti ed istituzioni |
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Art. 22 - Modalità di intervento regionaleGli enti pubblici di assistenza e beneficenza e gli altri enti ed istituzioni possono ottenere per la costruzione di scuole materne non statali finanziamenti regionali con le seguenti modalità: |
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Art. 23 - Redazione ed approvazione del progettoGli enti di cui al presente capo, avuta comunicazione dell'inclusione dell'opera nei programmi regionali, curano la redazione del progetto il cui quadro economico deve essere elaborato sulla base delle indicazioni del terzo e quarto comma del preced |
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Art. 24 - Erogazione dei finanziamentiI contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla da |
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Art. 25 - Attuazione delle opereIl settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, competente per il territorio, esercita l'alta sorveglianza sull'esecuz |
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Art. 26 - Collaudo e determinazione definitiva del contributoIl collaudo delle opere previste dal presente capo è disposto con le medesime modalità di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 14. Fanno eccezione i lavori di importo |
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Art. 27 - ConvenzioneGli enti ammessi a beneficiare dei finanziamenti di cui al presente capo sono tenuti a stipulare apposita convenzione con i comuni nel cui territorio sono localizzate le opere stesse. |
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TITOLO III - Interventi urgenti |
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Art. 28 - Interventi indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza |
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Art. 29 - Interventi in caso di somma urgenza |
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TITOLO IV - Norme finali e transitorie |
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Art. 30 - Opere non assistite da finanziamento regionaleLe disposizioni di cui al precedente titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alla realizzazione delle opere di edilizia |
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Art. 31 - Potere sostitutivo della RegioneIn caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 8 della presente legge, la Giunta regionale per i vari adempimenti da par |
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Art. 32 - Disciplina della delegaLa delega prevista al precedente articolo 4 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive impartite dal Co |
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Art. 33 - Copertura finanziariaAgli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte per L. 1.000 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo n. 21997 del bilancio di prev |
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Art. 34 - AbrogazioniSono abrogate le disposizioni di cui alla legge re |
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Art. 35 - Norme transitoriePer la realizzazione delle opere incluse nei programmi del primo e del secondo triennio della legge 5 agosto 1975, n. 412, la erogazione dei finanziamenti agli enti interessati, subordinata alla deliberazione della Giunta regionale di impegno della spesa, è disposta con le seguenti modalità: nella misura del 50 per cento della somma ammessa a finanziam |
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