L. R. Lazio 30/12/2021, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 30/12/2021, n. 20

Legge di stabilità regionale 2022.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2023, n. 23
- Sent. Corte Cost. 27/10/2022, n. 221
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Art. 1 - Omissis

 

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8161563 11095379
Art. 2 - Misure per la riduzione della pressione fiscale

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nonché di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese sui mercati esteri, con apposita legge regionale, da adottare entro il 31 marzo 2022 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'esclusione delle persone fisiche dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con riferimento al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 2 e alla:

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Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e all'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari e disposizione finanziaria

1. Alla L.R. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a)-b) omissis

c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

“Art. 63 - (Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità)

1. La Regione, nelle more dell'adozione di una legge organica in materia di espropri, detta disposizioni al fine di semplificare e accelerare l'azione amministrativa delle procedure espropriative per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità:

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Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche
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Art. 6 - Modifica all'articolo 3.1 legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 della “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche

N1

[1. Il comma 5-quater dell'articolo 3.1 L.R. 16/2011, come introdotto dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Disposizioni in materia di sviluppo economico. Modifiche alle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, fiere e demanio marittimo nonché di cooperazione

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il Consorzio, negli ambiti di attività di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia, può svolgere le funzioni di organismo intermedio o di soggetto attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”;

b) dopo il comma 11 dell'articolo 22 è inserito il seguente:

“11-bis. Le disposizioni del comma 11 si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.”.

2. Al fine di sostenere il Consorzio industriale unico, costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio e successive modifiche, nella realizzazione delle attività previste dall'articolo 1 della L.R. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, è istituito, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, un apposito fondo denominato “Fondo per le attività del Consorzio u

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Art. 9 - Disposizioni per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione e ripristino nei territori della Regione colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di accelerarne i tempi di esecuzione, in considerazione della proroga dello stato di emergenza, la Regione assicura il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR), istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche

1. Alla L.R. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 39-bis è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 9, dello Statuto, conferisce annualmente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti, ivi compresi gli atleti con disabilità, che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di

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Art. 12 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità 2015”

1.-5. Omissis

6. All'articolo 7 della L.R. 28/2019 sono apportate le seguenti modifi

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Art. 13 - Disposizioni varie

1. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1 le parole: “ivi compresi quelli economici,” sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli enti pubblici economici aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall'altro, e stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo e successive modifiche.”;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Nei concorsi indetti dalla Giunta e dal Consiglio regionale la percentuale dei posti da riservare al personale regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”;

2) al comma 1-bis:

1.1 le parole: “è riservata al personale” sono sostituite dalle seguenti: “è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale”;

1.2 le parole: “A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate” sono sostituite dalle seguenti: “Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e successive modifiche presso l'amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare”.

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

 

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Allegato A - Omissis

 

 

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