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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 10/02/2022, n. 1
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Capo I - Disposizioni generali |
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Capo II - Botteghe e attività storiche |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intendono per botteghe e attività storiche: a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni; b) i locali |
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Art. 3 - Censimento delle botteghe e attività storiche1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel medesimo regolamento, anche avvalendosi delle CCIAA, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle bo |
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Art. 4 - Interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche1. Per l'attuazione della presente legge i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà. 2. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità: |
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Capo III - Valorizzazione delle attività storiche su aree pubbliche |
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Art. 5 - Mercati e fiere di valenza storica1. I mercati e le fiere di cui all'articolo 51 della leg |
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Art. 6 - Attività storiche di commercio su aree pubbliche1. La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti, istituite, da |
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Capo IV - Disposizioni attuative, finali e finanziarie |
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Art. 7 - Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti1. La concessione dei contributi alle botteghe e attività storiche previsti dalla presente legge è subordinata al mantenimento dei vincoli di cui all |
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Art. 8 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti i criteri e le modalità per: |
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Art. 9 - Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai s |
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Art. 10 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate: a) l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a dis |
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Art. 11 - Clausola di valutazione degli effetti finanziari1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali co |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, relative agli interventi per la tutela e la salvaguardia delle botteghe e delle attività storiche, ivi compresi i progetti finanziati dalla Regione finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle stesse, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte corrente” e del “Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2022 ed euro 400.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 ed euro 300.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. 2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai comuni che ne |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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