L. R. Lazio 26/06/2019, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 26/06/2019, n. 10

Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dell’articolo 16, comma 6, dello Statuto e dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove l’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione regional

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse e responsabilità nell’interesse generale;

b) autogestione: forme di gestione autonoma delle attività di interesse general

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Art. 3 - (Amministrazione condivisa dei beni comuni. Ambito di applicazione)

1. Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività d’interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa.

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Art. 4 - (Formazione)

1. La Regione promuove e organizza per i propri dipendenti, per i dipendenti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, e, anche in collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli

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Art. 5 - (Informatizzazione dei dati sull’amministrazione condivisa dei beni comuni)

1. La Regione, nell’ambito della “piattaforma digitale regionale dati” disciplinata all’articol

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Art. 6 - (Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni e linee guida per l’adozione da parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti. Principi)

1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche, il regolamento regionale sull’amministrazione condivisa dei beni comuni e con deliberazione definisce linee guida per l’adozione da parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti, in conformità ai seguenti principi:

a) collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi diretta allo svolgimento di attività orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale e alla durata nel tempo;

b) garanzia, da parte dell’amministrazione, dell’autonomia civica e della massima conoscibilità delle opportunità di collabor

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Art. 7 - (Elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull’amministrazione condivisa)

1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di enti locali, avvalendosi delle risors

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Art. 8 - (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno nell’ambito del patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione di cui all’articolo 6, comma 2 può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno, qualora abbia ad oggetto attività e interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni che i soggetti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 ritengano di particolare interesse pubblico e per i quali i cittadini attivi sono in grado di mobilitare risorse adeguate, valorizzando le esperienze che operano in specifici contesti territoriali e di disagio sociale. Gli stessi enti possono conceder

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Art. 9 - (Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni a favore:

a) dei cittadini attivi, anche in partenariato con gli enti locali e le loro articolazioni territoriali;

b) degli enti locali e delle loro articolazioni territoriali, anche in forma associata, che adottano il regolamento sull’amministrazione condivisa nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 6, comma 1;

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Art. 10 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2021 e successivamente con cadenza biennale, una relazione alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali che informi sui seguenti aspetti:

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Art. 11 - (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi da 53 a 57 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicemb

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Art. 12 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 9, comma 2, concernenti gli interventi relativi alla manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:

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Art. 13 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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