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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 18/11/1999, n. 33
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- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 11/09/2003, n. 29
- L.R. 06/02/2003, n. 2
- L.R. 06/09/2001, n. 24
- L.R. 25/05/2001, n. 12
- L.R. 04/04/2000, n. 17
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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Oggetto)1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di commercio, nel rispetto dei princ |
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Articolo 2 - (Finalità)1. La disciplina di cui all'articolo 1 persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato la libera concorrenza, la libera circolazione delle merci e la libertà di impresa, compatibilmente con gli interessi generali delle popolazioni e dei territori e non in contrasto con l'utilità sociale; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti; |
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Articolo 3 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge si applica alle attività di vendita al dettaglio e, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 5, anche alle attività di vendita all'ingrosso. 2. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione, oltre alle attività di vendita finalizzate a pubbliche raccolte di fondi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di volontariato, di quotidiani di partito o di singole iniziative a scopo benefico od umanitario, ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. 114/1998: a) i farmacisti ed i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici; |
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Articolo 4 - (Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività)1. L'attività di vendita disciplinata dalla presente legge può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare, non alimentare o ad entrambi. 2. Non è fatto obbligo di porre in vendita l'intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori. |
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Articolo 4 bis - (Sportello unico per le attività produttive)1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e all’ |
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CAPO II - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ASSISTENZA TECNICA |
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Sezione I - Formazione professionale |
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Articolo 5 - (Formazione professionale degli operatori del commercio)1. Al fine di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, la Regione promuove la formazione professionale di coloro che intendono avviare attività commerciali e l'aggiornamento degli operatori commerciali già in attività. 2. L'assessorato competente in materia di attivit&ag |
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Sezione II - Assistenza tecnica |
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Articolo 6 - (Centri di assistenza tecnica)1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali. 2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di: |
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CAPO III - MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA |
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TITOLO II - ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE |
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE |
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Articolo 11 - (Documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali)1. La Regione adotta il documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali, con validità triennale, in conformità alle indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigenti a livello regionale. 2. Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto, ai sensi dell'art |
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Articolo 12 - (Adozione e revisione del documento programmatico)1. Il documento programmatico proposto dalla Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del settore delle costruzioni e dei lavoratori, è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale |
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Articolo 13 - (Ambiti territoriali)1. Sono considerati ambiti territoriali, ai fini della programmazione commerciale, i seguenti: a) area metropolitana omogenea coincidente c |
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CAPO II - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE |
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Articolo 14 - (Tipologia dei criteri)1. Al fine di favorire l'insediamento di attività commerciali, gli atti di pianificazione territoriale delle province e dei comuni devono essere adeguati ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al presente capo. Tali criteri si artic |
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Articolo 15 - (Criteri generali)1. Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale degli insediamenti commerciali: a) utilizzazione del territorio nei lim |
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Articolo 16 - (Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita)1. Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) tendere a favorire l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture, anche attravers |
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Articolo 17 - (Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita)1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) tendere a favorire l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture; b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi co |
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Articolo 18 - (Criteri per la viabilità)1. Per la localizzazione delle strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) assicurare il raccordo tra: 1) parcheggio e viabilità; 2) zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità; |
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Articolo 19 - (Criteri per la dotazione di parcheggi)1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) calcolare ai fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento di esercizi commerciali, quella stabilita dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, o, se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di struttura di vendita alle lettere f), g) ed h); b) reperire i parcheggi all'interno dell'area di pertinenza delle strutture di vendita, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa; c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo; d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipia |
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Articolo 20 - (Criteri per i centri storici)1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo. 2. I programmi di cui al comma 1 possono interessare tutta o parte dell'area del centro storico, nonché edifici di interesse storico, archeologico o ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata mediante: |
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Articolo 21 - (Criteri per i centri di minore consistenza demografica)1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali relativi ai centri di minore consistenza demografica coincidenti con i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti: a) riequilibrio funzionale e valorizzazione de |
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Articolo 22 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intervento sostitutivo regionale)1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento è effettuato nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge e dei criteri di cui al presente capo, individuando: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con particolare |
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CAPO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE Sezione I - Disposizioni preliminari |
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Articolo 23 - (Definizioni)1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono: a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; a bis) Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali; N7 b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili "nonché l'area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui |
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Articolo 24 - (Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita)1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie: a) piccole strutture di vendita comprendenti: 1) esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi, su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 2) servizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari e non, unitamente ad altre forme di distribuzione, ivi compresi servizi complementari, su area privata, con superficie complessiva non superiore a mq. 250 nei comuni, frazioni e/o zone con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane ed insulari; b) medie strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente supe |
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Sezione II - Piccole strutture di vendita |
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Articolo 25 - (Esercizi di vicinato)1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, entro i limiti fissati nell'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1), sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centottantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle determinazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f). |
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Articolo 26 - (Servizi commerciali polifunzionali)1. La Regione stabilisce modalità e criteri per la realizzazione dei servizi commerciali polifunzionali, come definiti all'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 2), nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle aree montane ed insulari. 2. I comuni possono rilasciare, per l'intero territorio o per parti di esso, autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali polifunzionali, con pr |
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Sezione III - Medie strutture di vendita |
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Articolo 27 - (Disposizioni per l'adozione dei criteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione)1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, il comune, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, in conformità alle disposizioni della presente legge, alle previsioni del documento programmatico stesso e sulla base dei seguenti principi: a) modernizzazione del sistema produttivo, al fine del miglioramento della qualità del servizio e del contenimento dei prezzi; b) garanzia della libera concorrenza; c) equilibrio delle diverse forme distributive; d) tutela dell'ambiente, valorizzazione dei quartieri urbani degr |
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Sezione IV - Grandi strutture di vendita |
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Articolo 28 - (Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione)1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie anche tramite concentrazione e accorpamento, delle grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 24, comma 1, lettera c), sono soggetti alla autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio, su domanda dell'interessato, da trasmettere anche alla Regione ed alla provincia, previo esame della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 29. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione nell'ambito della conferenza. La Regione, nel determinarsi in merito alle grandi strutture di vendita, tiene conto della finalità di garantire, all'interno di ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 13, il riequilibrio della rete distributiva. 2. Nella domanda di cui al comma 1, "redatta sui modelli di cui all'articolo 10 comma 5 del d.lgs. 114/1998,"N2 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4, |
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Articolo 29 - (Conferenza di servizi)1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs. 114/1998, il comune interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, "da concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 28, comma 1., N2 una conferenza di servizi finalizzali al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28. 2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano un rappresentante del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano, altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti |
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Sezione V - Efficacia e titolarità delle autorizzazioni |
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Articolo 30 - (Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni)1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del d.lgs. 114/1998, è consentita una sola proroga del termine per l'attivazione fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 27, comma 2, lettera e) e 28, commi 6 e 7, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato. 2. La richiesta di proroga per le medie strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa. |
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CAPO IV - ORARI DI VENDITA |
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Articolo 31 - (Princìpi per l'adozione dei criteri in materia di orari di vendita)1. I comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, emanano i criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita conformandoli ai seguenti principi: a) adeguare gli orari alle esigenze complessive degli utenti, rapportandoli agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 |
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Articolo 32 bis - (Sanzioni per l'attività di vendita all'ingrosso in aree vietate)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2 bis |
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Articolo 32 ter - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività)1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dai comuni in m |
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TITOLO III - ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE |
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
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Articolo 33 - (Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche)1. La Regione adotta il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, con validità triennale, con il quale sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, tenendo conto: a) ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998, delle caratteristiche degli ambiti territoriali individuati dall'articolo 13, nonché delle caratteristiche dei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti e di quelle dei centri storici; |
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Articolo 34 - (Adozione e revisione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche)1. Ai fini dell'adozione e della revisione del documento programmatico di cui all'art |
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Articolo 35 - (Adempimenti comunali ed interventi sostitutivi regionali)1. I comuni, in conformità ai contenuti del documento programmatico di cui all'articolo 33, entro 180 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Uf |
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CAPO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE |
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Sezione I - Disposizioni preliminari |
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Articolo 36 - (Definizioni)1. Per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 37, comma 2, effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. 2. Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. |
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Articolo 36 bis - (Istituzione, spostamento ed ampliamento dei mercati)1. L'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie non inferiore a 2 mila 500 mq, son |
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Articolo 37 - (Condizioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche)1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile; b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16 del d.lgs. 114/1998, con |
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Sezione II - Disposizioni particolari |
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Articolo 38 - (Vendita di prodotti artigianali)1. L'attività di vendita di prodotti di propria produzione esercitata da artig |
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Sezione III - Autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio |
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Articolo 39 - (Rilascio dell'autorizzazione e della concessione)1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a |
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Articolo 40 - (Avviso pubblico comunale e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione)1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati. |
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Articolo 41 - (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio è |
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Articolo 42 - (Disposizioni sull'uso del posteggio)1. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti. |
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Sezione IV - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante |
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Articolo 43 - (Rilascio dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società, in conformità ai criteri del documento programmatico di cui all'articolo 33. |
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Sezione V - Efficacia e titolarità delle autorizzazioni |
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Articolo 44 - (Revoca e sospensione dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, del d.lgs. 114/1998; b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il comune può concedere una proroga non superiore a sei mes |
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Articolo 45 - (Reintestazione dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. 2. La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro un anno dalla morte del titolare |
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Articolo 45 bis - (Valorizzazione degli esercizi ed attività commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali) |
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TITOLO IV - OFFERTA DI VENDITA |
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CAPO I - VENDITE STRAORDINARIE |
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Articolo 46 - (Disposizioni preliminari)1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che, con sinonimi |
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Articolo 47 - (Vendite di liquidazione)1. Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a: a) cessazione di attività commerciale; b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali; |
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Articolo 48 - (Vendite di fine stagione)"1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive “a decorrere dalla data di inizio di c |
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Articolo 49 - (Vendite promozionali)"1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l'esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, ne |
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Articolo 49 bis - (Giornate di vendita a prezzo scontato)1. I comuni possono individuare fino |
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CAPO II - ATTIVITÀ DI VIGILANZA |
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Articolo 50 - (Verifiche e controlli)1. I comuni stabiliscono le modalità e le procedure per l'effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, garantendo veridicità e correttezza nell'effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, a tutela dei consumatori. 2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di eserci |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE |
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Articolo 51 - (Criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita sono rilasciate, secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo 11, capo Il e degli indici previsti all'articolo 52, in base al seguente ordine di priorità: a) autorizzazioni relative a |
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Articolo 52 - (Indici per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)1. Le medie e le grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali, possono essere autorizzati soltanto nel rispetto dei criteri di cui al titolo Il, capo II, e degli indici di cui al presente articolo. 2. Fino alla data di pubblicazione del documento |
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Articolo 53 - (Disposizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita)1. Le domande di autorizzazione concernenti l'apertura di medie e grandi strutture di vendita, trasmesse alla Regione ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del d.lgs. 114/1998, sono valutate, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse, secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 22, nel rispetto dei criteri di cui al titolo Il, capo Il, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. 2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate anche in attesa degli adempimenti comunali di cui all'articolo 22, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia vigente lo strumento attuativo relativo alla zona in cui è ubicata l'area oggetto dell'intervento con specifica destinazione commerciale. 3. Il soggetto richiedente la concessione edilizia relativa all'immobile al quale si riferisce la domanda trasmessa ai sensi |
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Articolo 54 - (Applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998)1. In fase di prima applicazione della presente legge, continuano ad applicarsi i cri |
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Articolo 55 - (Applicazione dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 114/1998)1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, le derog |
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Articolo 55 bis - (Disposizioni transitorie in materia di formazione professionale) |
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Articolo 56 - (Prima adozione del documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali)1. In fase di prima applicazione ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio il docu |
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CAPO II - VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE |
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Articolo 57 - (Adempimenti dei comuni)1. In fase di prima applicazione e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni procedono al censimento ed alla v |
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Articolo 58 - (Istituzione di nuovi mercati)1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, il comune può istituire nuovi mercati a condizione che abbia provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 57, in conformità ai seguenti criteri: a) soddisfacimento degli interessi dei consumatori in termini di |
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Articolo 59 - (Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio)1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, il comune adempie alle disposizioni di cui all'articolo 40, in riferimento ai posteggi disponibili sul territorio, a seguito di istituzione di nuovi mercati ai sensi dell'articolo 58, di cessazione di attività o di decadenza e/o revoca della concessione. |
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Articolo 60 - (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, i comuni possono prevedere il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in conformità ai seguenti criteri: a) i comuni con popolazione residente fino a 1 |
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Articolo 61 - (Fiere)1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 33, il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non inferiore ai tre anni, i posteggi per lo svolgimento delle fiere già istituite sul territorio regionale, alla data di |
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Articolo 62 - (Criteri in materia di orari)1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, i comuni determinano gli orari per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche favorendone la massima fruibilità da parte |
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Articolo 62-bis - (Autorizzazioni stagionali)1. I comuni possono rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali esclusivamente nei seguenti |
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Articolo 63 - (Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112)1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su posteggio, rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, è convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 3, del d.lgs. 114/1998 dal comune sede del posteggio. A seguito della conversione sono rilasciati tanti titoli autori |
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Articolo 64 - (Prima adozione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche).1. In fase di prima applicazione della presente legge, il documento programmatico di |
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Articolo 65 - (Procedimenti in corso)1. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni previste nell'articolo 2, comm |
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CAPO III - REGIME TRANSITORIO DELL'OSSERVATORIO |
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Articolo 66 - (Prima costituzione dell'Osservatorio)1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione procede agli adempi |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 67 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in parti |
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Articolo 68 - (Norma finanziaria)1. Per gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in conformit&ag |
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Articolo 69 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. |
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