L. R. Lazio 02/11/2006, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 02/11/2006, n. 14

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2020, n. 16
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 14/08/2017, n. 9
- L.R. 20/06/2017, n. 6
- L.R. 31/12/2016, n. 17
- L.R. 10/08/2016, n. 12
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[Premessa]


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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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SEZIONE I - FINALITÀ E DEFINIZIONI


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Art. 1 - (Finalità)

1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l’agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141

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Art. 2 - (Definizione delle attività aziendali)

N32

1. “Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si intendono:”N49

a) le attività agricole denominate “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvicoltura come specificato all’articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” come specificato dall’

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Art. 2 bis - (Modalità di attuazione delle attività multifunzionali)

N35

1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1 bis.N46

1 bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni.N50

1 ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1 bis vigono, in conformità all’articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

a) per le attività di multifunzionalità produttiva, intesa quale attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di cui all’

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Art. 2 ter - (Esercizio delle attività)

N54

1. N67

2. N68

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Art. 2 quater - (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali)

N54

1. Ai fini conoscitivi e promozionali, nonché dell’esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27 bis e 27 ter, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l’elenco regionale dei sogget

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Art. 3 - (Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità)

N1

1. Sono attività multimprenditoriali le attività integrate e complementari alle attività agricole aziendali, ivi compreso il turismo rurale di cui all’articolo 54 della l.r. 38/1999.N46

1 bis. Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l’impresa agricola all’int

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SEZIONE II - FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI. DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI


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Art. 4 - (Funzioni e compiti amministrativi della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l’adozione del piano agrituristico regionale, di cui all’articolo 7;

b) l’adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2 bis e 9;

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Art. 5 - (Funzioni e compiti amministrativi delle province)

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Art. 6 - (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l’inizio attività e le sue variazioni e la v

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Art. 7 - (Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole)

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Art. 8 - (Piani agrituristici provinciali)

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Art. 9 - (Regolamento regionale delle attività agrituristiche)

N24

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:

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Art. 10 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)

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Art. 11 - (Tavolo regionale della diversificazione agricola)

N57

1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell’area competente in materia o un suo delegato;

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Art. 12 - (Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’agriturismo e del turismo rurale)

1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi “di cui all’articolo 2 quater”N51 che intendono realizzare iniziative a favore dell’agritu

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Art. 13 - (Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale)

N60

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi dell’articolo 34, con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo “delle attività multifunzionali, ivi incluse l’agriturismo e l’agricoltura sociale,”N51 e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l’agriturismo, di quanto previsto "dal piano di cui all'articolo 7"N4.

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CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO


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SEZIONE I - CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO


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Art. 14 - (Limiti dell’attività di agriturismo)

1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l’attività agricola tradizionale, che rimane prevalente “ai sensi dell’articolo 2 bis”N47.N30

2. N61

3. Al fine di sostenere l’attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio dell’attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle “tabelle di cui all’articolo 2 bis”N51 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato

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Art. 15 - (Immobili destinati alle attività di agriturismo)

1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione “di residenza o domicilio”N47 dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57 della L.R. n. 38/1999. Analogamente, possono essere utilizzati, sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati:

a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d'uso dell'edificio;

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Art. 16 - (Norme igienico-sanitarie)

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.

4. L

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SEZIONE II - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO


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Art. 17 - Art. 19

N13

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Art. 20 - (Obblighi amministrativi)

1. L’esercizio dell’attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei se

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Art. 21 - (Sospensione e divieto di esercizio dell’attività)

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Art. 22 - (Periodi di apertura e tariffe)

1. L’attività di agriturismo può essere esercitata tutto l’anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall’imprenditore agricolo N77. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l’anno a condizione che siano rispett

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Art. 23 - (Riserva di denominazione. Classificazione)

1. L’uso della denominazione “Agriturismo” e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti ne

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Art. 24 - (Vendita e promozione dei prodotti)

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell’agriturismo a sostegno dell’agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti

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Art. 25 - (Revoca dei contributi)

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l’esercizio delle

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Art. 26 - (Vigilanza)

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Art. 27 - (Sanzioni)

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CAPO II BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI

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Art. 27 bis - (Vigilanza)

N54

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l’irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 2 bis, comma 7, lettera c ter).N15

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Art. 27 ter - (Sanzioni)

N54

1. Il comune competente per territorio può sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) violazione delle condizioni per l’esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;

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CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE

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CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


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Art. 31 - (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 597 (Legge regionale 36/1997,

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36046 6953975
Art. 32 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 14/1999, dopo la lettera u bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“u ter) in materia di agriturismo:

1) il tavolo regionale dell’agriturismo;

2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all’agriturismo;

3) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;

4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo;

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Art. 33 - Omissis


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Art. 34 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 è stanziata la somma di 1 milione

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Art. 35 - (Abrogazione)

1. La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all’articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all’articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.


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