N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 20/05/2019, n. 8.

L’articolo 30 così recitava:

“Art. 30 - (Disposizioni transitorie relative alle guide turistiche)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013) e successive modifiche, predispone l’elenco dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti sul territorio regionale per i quali occorre una specifica abilitazione, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione, nonché la disciplina del procedimento di rilascio.”

Dalla redazione