1. La Regione riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività.
2. La Regione, in armonia con i princìpi della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività, ed in linea con gli orientamenti previsti dalla strategia forestale e dalle politiche ambientali dell'Unione Europea e con gli indirizzi di politica forestale internazionale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione con particolare riguardo agli obiettivi:
a) di tutela idrogeologica dei territori montani ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
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Art. 2 - Finalità
1. La presente legge, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema.
2. Con la presente legge si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
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Art. 3 - Oggetto
1. Ferme restando le estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi della L. n. 3267/1923 e di quello paesistico, ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:
a) i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all'articolo 4, ed i territori che li ospitano;
b) le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di spec
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Art. 4 - Definizione di bosco e delle aree assimilate
1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:
a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
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Art. 5 - Funzioni e compiti amministrativi
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. La decorrenza dell'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti è disciplinata ai sensi dell'articolo 191 della stessa L.R. n. 14/1999.
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Art. 6 - Disposizioni comuni
1. Le aree di cui all'articolo 4 costituiscono il patrimonio forestale regionale complessivo ed hanno destinazione d'uso del suolo forestale irreversibile, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione di cui all'articolo 37.
2. Sono oggetto di autorizzazione tutti qu
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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo I - Strumenti per la programmazione
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Art. 7 - Piano forestale regionale
1. La Regione definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale del Lazio attraverso il Piano forestale regionale, di seguito denominato P.F.R., di durata non inferiore ad un quinquennio.
2. Il P.F.R. provvede a:
a) analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia della regione;
b) analizz
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Art. 8 - Sezione del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente
TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo II - Conoscenza, monitoraggio e innovazione delle risorse forestali
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Art. 9 - Servizi informativi di interesse forestale
1. Al fine di monitorare le attività connesse al settore forestale e di rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, il Servizio informativo regionale ambientale, denominato S.I.R.A., istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, svolge anche compiti relativi a:
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Art. 10 - Cartografia e inventario forestale del Lazio
1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali, la Regione provvede, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale, alla
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Art. 11 - Conoscenza ed innovazione nel settore forestale
1. La Regione può affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti di ricerca e ad altri organismi ed istituti di sperimentazione, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza ed all'innovazione nel settore forestale, nel
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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo III - Pianificazione forestale e delle aree pascolive
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Art. 12 - Ruolo della pianificazione
1. La Regione riconosce la pianificazione quale strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo di cui all'articolo 4 e la promuove ai
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Art. 13 - Piani di gestione ed assestamento forestale
1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed assestamento forestale ed hanno una durata non superiore a quindici anni.
2. Il piano di gestione ed assestamento forestale deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) obiettivi del piano;
b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
c) documentazione cartografica;
d) analisi della vegetazione;
e) descrizione delle particelle forestali;
f) determinazi
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Art. 14 - Piano poliennale di taglio
1. La pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all'articolo 13, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. Il piano poliennale di taglio deve contenere almeno i seguenti elementi;
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Art. 15 - Pianificazione dei pascoli
1. La gestione del patrimonio pascolivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), di superficie complessiva superiore a trenta ettari, e di proprietà pubblica, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli.
2. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alla pianificazione territoriale v
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Art. 16 - Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva
1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento.
2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'àmbito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'articolo 28 d
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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo IV - Pianificazione forestale per le diverse tipologie di proprietà
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Art. 17 - Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva
1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, nonché degli enti morali, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.
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Art. 18 - Pianificazione della gestione di proprietà forestali private
1. La gestione della proprietà forestale privata può essere effettuata sulla base dei piani di cui agli articoli 13 e 14.
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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo V - Amministrazione e gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo
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Art. 19 - Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo
1. Il patrimonio forestale pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qu
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Art. 20 - Patrimonio forestale della Regione
1. Il patrimonio forestale della Regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell'
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Art. 21 - Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo
1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.
2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali, zootecniche, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e p
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Art. 22 - Concessioni d'uso
1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, l'uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro o aventi finalità mutualistiche se
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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo VI - Forme associative di gestione ed affidamento di beni
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Art. 23 - Forme associative di gestione
1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari diversi,
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Art. 24 - Affidamento di beni
1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.
2. La gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo di cui all'articolo 19,
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TITOLO III - Tutela del paesaggio, della cultura e degli ecosistemi forestali
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Capo I - Tutela del paesaggio e degli ecosistemi
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Art. 25 - Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi
1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla
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Art. 26 - Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma
1. Nel territorio del Lazio almeno il 10 per cento del patrimonio forestale è destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, le province o le comunità montane, ovvero gli enti gestori delle aree naturali protette per i territori ricadenti all'interno di esse, adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli i
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Art. 27 - Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistici
1. Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesistica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. Tali aree, distribuite in appezzamenti di superficie compresa tr
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Art. 28 - Tutela di particolari ecosistemi
1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei
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Art. 29 - Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti
1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'eventualità di morte o abbattimento, devon
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Art. 30 - Tutela della flora spontanea
1. La flora spontanea ricompresa nell'allegato B presente nelle aree boscate di cui all'articolo 4 ed in quelle non boscate tutelate dal vincolo per scopi idrogeologici, è tutelata ai sensi del presente articolo, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. La Giunta
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TITOLO III - Tutela del paesaggio, della cultura e degli ecosistemi forestali
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Capo II - Tutela degli alberi monumentali
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Art. 31 - Tutela degli alberi monumentali
1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:
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Art. 32 - Elenco degli alberi monumentali
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali. L'elenco è tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente.
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Art. 33 - Valorizzazione degli alberi monumentali
1. Gli alberi inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura: "albero monumental
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Art. 34 - Boschi monumentali
1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all'articolo 4 dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inse
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Art. 34-bis - Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse
1. Ai fini della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale regionale, la Regione tutela le formazioni forestali definite foreste vetuste e faggete depresse.
2. Ai fini del comma 1 si definiscono foreste vetuste gli ecosistemi forestali governati a fustaia che abbiano superato una volta e mezza il turno minimo di cui all'articolo 32 del Reg.
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TITOLO IV - Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali
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Capo I - Generalità
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Art. 35 - Finalità delle attività forestali
1. La Regione riconosce le attività in bosco quale strumento fondamentale per il recupero dei soprassuoli forestali, per la tutela degli ecosistemi e degli aspetti paesisti
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2915512524087
Art. 36 - Regolamento forestale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione emana, anche ai sensi dell'
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2915512524088
Art. 37 - Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura
1. La trasformazione dei boschi e degli arbusteti come definiti dall'articolo 4, è vietata fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformità all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, coca la difesa delle v
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2915512524089
Art. 38 - Conversione del bosco e sostituzione della specie
1. Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologi
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2915512524090
Art. 39 - Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione
1. Il regolamento forestale individua, nell'àmbito delle opere e dei lavori che per la loro natura ed entità non comportano la trasformazione permanente dei boschi, i casi in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita dalla comunicazione di inizio lavori.
2. Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle prov
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2915512524091
Art. 40 - Rimboschimento compensativo
1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura comporti l'eliminazione, anche per interventi successivi e di soggetti diversi, di una superficie continua superiore a 5 mila metri quadrati di area boscata di cui all'articolo 4, la trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie, realizzati con specie di cui all'allegato A1, preferibilmente di provenienza locale.
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2915512524092
Art. 41 - Viabilità forestale
1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all'articolo 4 e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. Non sono considerate forestali le strade carrozza
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2915512524093
Art. 42 - Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.
2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell'allegato B.
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Art. 43 - Attività ricreative e sportive
1. L'accesso al pubblico nelle aree boscate di cui all'articolo 3 è consentito quando esse sono sprovviste di recinzione o di specifica segnaletica di divieto di accesso e transito.
2. Per limitare i danni all'ecosistema forestale il regolamento forestale indica le attività ricreative e sportive vietate e quelle consentite.
3. La
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TITOLO IV - Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali
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Capo II - Fauna selvatica nelle aree boschive
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Art. 44 - Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale
1. Le aree boscate di cui all'articolo 3 costituiscono l'habitat fondamentale per la fauna selvatica presente sul territorio regionale.
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TITOLO IV - Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali
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Capo III - Gestione colturale dei soprassuoli forestali
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Art. 45 - Disciplina delle utilizzazioni forestali
1. Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza o in deroga dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto. La deroga al piano di gestione e assestamento forestale è esclusivamente prevista in caso di:
a) attesa dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale;
b) variazione del calendario
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2915512524101
Art. 46 - Rinnovazione dei boschi
1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento ed il rinfoltimento della superficie boscata di cui all'articolo 3, deve avvenire, dove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, tale operazione deve
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Art. 47 - Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva
1. I proprietari o possessori di boschi pubblici e/o privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi p
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Art. 48 - Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate
1. Si definisce cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori forestali:
a) operazioni di rimboschimento e/o imboschimento;
b) potature e decespugliamento;
c) utilizzazioni forestali e prime trasformazioni della massa legnosa;
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2915512524105
Art. 50 - Epoca delle utilizzazioni
1. Il regolamento forestale indica il periodo di esecuzione degli interventi forestali in relazione all'àmbito territoriale, alla specie, forma di gov
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2915512524106
TITOLO V - Gestione dei castagneti
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Art. 51 - Ruolo dei castagneti
1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l'economia rurale e forestale.
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2915512524108
Art. 52 - Gestione dei castagneti
1. Il regolamento forestale disciplina l'esercizio delle attività di gestione dei castagneti secondo il princìpio della gestione ecosostenibile.
1bis. La Regione promuove le attività e gli interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da
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2915512524109
Art. 53 - Conversione dei castagneti
1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ri
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2915512524110
Art. 54 - Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, la Regione, sentito il servizio fitosanitario regionale, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro gli stessi, può disporre:
a) per il mal d'inchiostro da Phytophthora spp:
1) il taglio delle piante ammalate
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2915512524111
TITOLO VI - Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico
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2915512524112
Capo I - Uso delle aree pascolive
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Art. 55 - Gestione dei pascoli
1. La Regione persegue la tutela e valorizzazione dei pascoli di cui all'articolo 3 in quanto costituenti una realtà territoriale complementare con le formazioni boschive e fondamentale per l'assetto, il paesaggio e l'economia delle aree rurali.
2. Gli enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli gestiscono le aree
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Art. 56 - Esercizio del pascolo nel bosco
1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all'economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i princìpi dell'uso sostenibile delle risorse.
2. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi, in conformità con le indicazioni dei piani di gest
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TITOLO VI - Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico
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Capo II - Trasformazione dei terreni saldi
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Art. 57 - Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura
1. Nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
1. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all’imboschimento, all’arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione da impiegare per fini fores
TITOLO VIII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi
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Capo I - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
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Art. 64 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della L. n. 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui all'articolo 3 della citata legge ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modifiche.
2. Il piano individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio e la sua propagazione;
b) le aree percorse dal fuo
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Art. 64-bis - Applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto
1. La Regione, al fine di garantire la protezione e l’integrità del proprio patrimonio ambientale nonché implementare le azioni finalizzate alla prevenzione degli incendi, favorisce l’applicazione p
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Art. 65 - Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta
1. In attesa dell'adozione del piano di cui all'articolo 64, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno e
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Art. 66 - Attività di prevenzione degli incendi
1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell'attribuzione dei contributi previs
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Art. 67 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 353/2000, oltre che delle proprie strutture
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Art. 67-bis - Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio
Art. 68 - Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni
1. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della L. n. 353/2000 e dai commi successivi. Ai fini dell'individuazione
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Art. 69 - Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate (9)
1. Ai fini dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, i comuni, singoli o associati, entro novanta giorni dalla data di adozione del piano di cui all'articolo 64, costituiscono il catasto degli incendi boschivi, di seguito denominato catasto, secondo le modalità previs
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Art. 70 - Obblighi degli enti locali
1. Gli enti locali, in casso d'incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.
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Art. 71 - Volontariato
1. Nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione e gli enti di cui all'articolo 70 possono impiegare, con apposite convenzioni, organizzazioni di vo
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Art. 72 - Addestramento ed aggiornamento del personale
1. Al fine di migliorare i sistemi d'allertamento e d'intervento nella lotta agli incendi boschivi la Regione, ai sensi dell'
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TITOLO VIII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi
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Capo II - Norme per la difesa dei boschi da fitopatologie
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Art. 73 - Finalità
1. Nell'àmbito del territorio regionale la difesa fitosanitaria rappresenta il principale strumento per la salvaguardia degli ecosistemi forestali e d
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Art. 74 - Disposizioni per la prevenzione e lotta ai parassiti
1. Il controllo ed il monitoraggio sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti è esercitato dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche.N13
2. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al servizio di cui al comma 1 della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente ovvero dei danni fitosanitari d'altra origine.
3. Ne
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Art. 75 - Parassiti sottoposti a lotta in àmbito regionale
TITOLO VIII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi
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Capo III - Norme per il recupero dei boschi degradati
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Art. 76 - Recupero dei boschi degradati
1. Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo c
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TITOLO IX - Interventi pubblici in àmbito forestale
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Art. 77 - Àmbito degli interventi
1. Gli interventi pubblici forestali sono diretti alla realizzazione di opere e servizi volti a tutelare, valorizzare ed ampliare i boschi del Lazio ed a garantirne la funzione sociale.
2. Sono interventi pubblici forestali:
a) le opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:
1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;
2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;
b) le opere di miglioramento, di avviamento ad alto fusto, le cure colturali o di manutenzione dei boschi;
c) le opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
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Art. 78 - Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi
1. Qualora gli interventi di cui all'articolo 77 siano attuati mediante affidamento a terzi, essi devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sens
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Art. 79 - Formazione professionale
1. La Regione prevede, nell'àmbito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla
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TITOLO X - Interventi per la promozione della selvicoltura
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Art. 80 - Misure a favore del sistema forestale
1. La Regione con le modalità opportune ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi finalizzati a:
a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli;
b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi;
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TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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Capo I - Disposizioni finanziarie
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Art. 81 - Fondo regionale forestale
1. È istituito il fondo regionale forestale finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del P.F.R. e dell'inventario forestale regi
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Art. 82 - Copertura finanziaria
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nel bilancio regionale per l'esercizio 2002 è istituito, apposito capitolo, nell'àmbito dell'unità previsionale di base E23, denominato "Fondo regionale forestale".
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla determinazione delle residue disponibil
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TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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Capo II - Vigilanza e sanzioni
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Art. 83 - Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni
1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione secondo l
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Art. 84 - Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 2.582,28 e massima di euro 25.822,84 per:
1) l'abbattimento di alberi monumentali in assenza di autorizzazione, in questo caso si applica il divieto di edificabilità per i successivi venti anni sull'area basimetrica già soggetta a vincolo. La sanzione si applica per ogni singolo albero monumentale abbattuto;
2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione forestale in assenza di licenza;
3) l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di cui all'articolo 60;
4) l'esercizio dell'attività silvana in difformità a quanto indicato dall'articolo 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare l'immediata informativa all'autorità di competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia;
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Art. 85 - Lavori di ripristino
1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 84, può prescrivere a c
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TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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Capo III - Disposizioni transitorie
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Art. 86 - Pianificazione forestale vigente
1. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l'utilizzazione boschiva vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengon
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Art. 87 - Disposizione transitoria per l'utilizzazione boschiva nelle proprietà pubbliche e collettive
1. In assenza dei piani di gestione ed assestamento forestale, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
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Art. 88-bis - Disposizione transitoria per la sezione specializzata del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente
TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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2915512524167
Capo IV - Modifiche ed abrogazioni
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2915512524168
Art. 89 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
1. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 10 della L.R. n. 24/1998 dopo la parola "frutta" sono inserite le seguenti: "di superficie non inferiore a
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2915512524169
Art. 90 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della L.R. n. 14/1999 le parole: "di assestamento boschivo", sono sostituite dalle seguenti: "di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;".
2.
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2915512524170
Art. 91 - Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
MANUFATTI LEGGERI E/O PREFABBRICATI (Interventi soggetti alla richiesta di Permesso di costruire; Interventi nell’ambito di strutture ricettive all’aperto) - MANUFATTI TEMPORANEI, CONTINGENTI O PRECARI (Distinzione tra manufatti realizzabili liberamente e richiedenti Permesso di costruire; Caratteristiche dalle quali desumere la precarietà e temporaneità del manufatto; Strutture destinate all’esercizio di attività di somministrazione) - TABELLA RIASSUNTIVA - RASSEGNA DI CASI GIURISPRUDENZIALI.
Formazione propedeutica alla certificazione UNI 11558 e ISO 17024 come “Valutatore immobiliare Livello Base" attraverso l'analisi e l’applicazione dei diversi metodi di stima utilizzati e riconosciuti dall’industria di riferimento
Corso conforme alla Delibera GR Lazio 11/7/2017 n. 398 - Determinazione N. G17814 del 20/12/2017, formazione specialistica e aggiornamento per i professionisti abilitati alla certificazione energetica degli edifici nella Regione Lazio che intendano perseguire una competenza attuale ed operativa conforme alla normativa e alle prassi di mercato
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