Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/02/2015, n. 3
L. R. Lazio 17/02/2015, n. 3
L. R. Lazio 17/02/2015, n. 3
L. R. Lazio 17/02/2015, n. 3
- L.R. 30/12/2021, n. 20
- L.R. 22/10/2018, n. 7
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
|
Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, |
|
Art. 2 - (Regolamento)1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti, in particolare: a) i |
|
Art. 3 - (Funzioni e compiti della Regione)1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore; |
|
Art. 4 - (Funzioni e compiti delle province e di Roma Capitale)1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 della l.r. 14/1999, le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazio |
|
Art. 5 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 42 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti: a) gli accertam |
|
TITOLO II - DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRESA ARTIGIANA |
|
CAPO I - IMPRESA ARTIGIANA |
|
Art. 6 - (Requisiti dell’impresa artigiana)1. È artigiana l’impresa che ha: a) per scopo prevalente l’esercizio di un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi; b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente, tenuto conto della responsabilità, dei rischi e degli oneri assunti dall’imprenditore artigiano di cui all’artico |
|
Art. 7 - (Esercizio dell’impresa artigiana)1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l’attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. 2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, de |
|
Art. 8 - (Consorzi e società consortili)1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti all’albo di cui all’arti |
|
Art. 9 - (Limiti dimensionali)1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali: a) per l’impresa che non lavora in serie: 1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: |
|
CAPO II - ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE |
|
Art. 10 - (Finalità)1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l’artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale di cui all’articolo 26, persegue, in particolare, le seguenti finalità: |
|
Art. 11 - (Lavorazioni artistiche e tradizionali)1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. |
|
Art. 12 - (Settori tutelati)1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 22, individua, con il rego |
|
Art. 13 - (Riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati)1. Le imprese artigiane iscritte all’albo da almeno tre anni ed operanti in uno dei settori di cui all’articolo 12 possono chiedere, alla struttura competente di cui all’articolo 15, comma 7, il riconoscimento di i |
|
Art. 14 - (Contrassegno di appartenenza)1. Il contrassegno di appartenenza all’artigianato artistico e tradizionale è definito nella forma e nelle caratteristiche tecnic |
|
CAPO III - ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE |
|
Art. 15 - (Istituzione dell’albo delle imprese artigiane)1. È istituito l’albo regionale delle imprese artigiane articolato, su base territoriale provinciale e metropolitana, in due sezioni: a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 7, comma 4, lettera d); b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i co |
|
Art. 16 - (Procedimento di iscrizione)1. Ai fini dell’avvio dell’attività artigiana il legale rappresentante dell’impresa presenta, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla |
|
Art. 17 - (Procedimento di modificazione e cancellazione)1. Il legale rappresentante dell’impresa, con le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, denuncia, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto dell’impresa, nonché la cessazione dell’attività. |
|
Art. 18 - (Provvedimenti d’ufficio)1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l’esistenza dei requisiti di cui |
|
Art. 19 - (Aggiornamento dell’albo)1. La Regione, al fine di verificare la permanenza in capo alle imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane dei re |
|
Art. 20 - (Ricorsi)1. Contro i provvedimenti adottati dalla struttura competente in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, è ammesso rico |
|
Art. 21 - (Sanzioni)1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dal presente titolo sono inflitte le seguenti sanzioni: a) per omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, da 300 a 3.000 euro; b) per omessa presentazione della denuncia di modificazione di cui all’articolo 17, comma 1, da 100 a 1.000 euro; c) per omessa presentazione della denuncia di cessazione di cui |
|
TITOLO III - RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL’ARTIGIANATO |
|
CAPO I - COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO |
|
Art. 22 - (Commissione regionale per l’artigianato. Composizione)1. La commissione regionale per l’artigianato, di seguito denominata commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell’artigianato. 2. La commissione è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di artigianato, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da: a) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Regione; |
|
Art. 23 - (Funzioni e compiti)1. La commissione in particolare: a) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione, elaborando periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell’artigianato del Lazio; b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell’artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia; |
|
Art. 24 - (Segreteria amministrativa)1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 23, la commissione si avvale di una segreteria amministrativa, appartenente alla direzione regionale competente in materia di artigianato, composta d |
|
TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI |
|
CAPO I - PIANO TRIENNALE, PIANO ANNUALE E SPECIFICI PIANI DI INTERVENTO |
|
Art. 25 - (Strumenti della programmazione regionale)1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento d |
|
Art. 26 - (Piano triennale)1. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all’articolo 22, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul terri |
|
Art. 27 - (Contenuti del piano triennale)1. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale dell’Unione europea, statale e regionale, in particolare: a) individua gli |
|
Art. 28 - (Piano annuale e specifici piani di intervento)1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di artigianato, sentito l’Assessore competente in materia di lavoro, a seguito dell’approvazione del bilancio annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale. 2. Il piano annuale, |
|
TITOLO V - INTERVENTI REGIONALI |
|
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 29 - (Agevolazioni alle imprese artigiane e istituzione del Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale)1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, individua, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, apposite agevolazioni dirette a favorire: a) la nascita, lo sviluppo, l’innovazione d’impresa, la tutela ambientale e il sostegno all’occupazione di cui all’articolo 34; b) il sostegno all’artigianato dei servizi di cui all� |
|
Art. 30 - (Pacchetti integrati di agevolazioni)1. Al fine di unificare e di semplificare le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigia |
|
Art. 31 - (Beneficiari)1. Sono beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge: |
|
Art. 32 - (Convenzioni)1. Ferma restando la competenza della Regione in ordine alla concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell’attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della compl |
|
Art. 33 - (Centri servizi per l’artigianato)1. La Regione promuove e sostiene i centri servizi per l’artigianato (CSA) al fine di: a) assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall’albo di cui all’articolo 15; |
|
CAPO II - INTERVENTI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE |
|
Art. 34 - (Nascita, sviluppo e innovazione d’impresa, tutela ambientale e sostegno all’occupazione)1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, promuove interventi finalizzati, in particolare: a) alla realizzazione, all’acquisto e alla ristrutturazione di immobili per uso aziendale, nonché all’acquisto di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica; |
|
Art. 35 - (Sostegno all’artigianato dei servizi)1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, concede agevolazioni ai soggetti d |
|
Art. 36 - (Sostegno all’artigianato artistico e tradizionale)1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, promuove in particolare: a) la ricerca di tecniche innovative per la realizzazione e la sperimentazione di nuovi prodotti e servizi; |
|
Art. 37 - (Sostegno ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme di aggregazione)1. La Regione, nell’ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all’articolo 28, al fine di incentivare l’associazionismo, in particolare quello giovanile, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui |
|
CAPO III - FORMAZIONE |
|
Art. 38 - (Sostegno alla formazione)1. La Regione, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, nell� |
|
Art. 39 - (Maestro artigiano)1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla commissione di cui all’articolo 22, su richiesta dell’interessato, al titolare dell’impresa artigiana che ha ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artist |
|
Art. 40 - (Bottega-scuola)1. La Regione riconosce come bottega-scuola l’impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale d |
|
Art. 41 - (Attività formativa presso la bottega-scuola)1. L’attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta degli Assessori competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sentite le commissioni consiliari competenti. 2. La direzione regionale competente in m |
|
Art. 42 - (Trattamento economico degli allievi e assicurazione)1. Per l’intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente un’indennità di frequenza, il cui ammontare è de |
|
CAPO IV - INIZIATIVE PROMOZIONALI |
|
Art. 43 - (Promozione dell’artigianato laziale)1. La Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazio |
|
Art. 44 - (Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali)1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 43, interviene mediante: a) la concessione di contributi pe |
|
Art. 45 - (Contributi)1. I contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a: a) enti locali; |
|
CAPO V - SOSTEGNO A FAVORE DEI COMUNI |
|
Art. 46 - (Incentivi per l’individuazione di aree di insediamento artigianale)1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore ed in totale trasparenza, incentiva i comuni che, anche in forma associata, individuano aree di insediamento a |
|
Art. 47 - (Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili)1. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l’attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in co |
|
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
|
CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SUGLI AIUTI DI STATO |
|
Art. 48 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante il “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale”, istituito ai sensi dell’articolo 29. 2 |
|
Art. 49 - (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108 |
|
CAPO II - MODIFICHE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
|
Art. 50 - (Modifiche alla l.r. 14/1999)1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 41 è inserita la seguente: “a-bis) la ge |
|
Art. 51 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: |
|
Art. 52 - (Disciplina transitoria)1. Nelle more dell’istituzione delle strutture di cui all’articolo 15, comma 7, nonché della formazione del personale addetto allo svolgimento delle relative funzioni, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti la gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane continuano ad essere esercitate dai com |
|
Art. 53 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
Dalla redazione
- Protezione civile
- Impresa, mercato e concorrenza
- Calamità/Terremoti
Inadempimento o ritardo per impossibilità della prestazione ed emergenza sanitaria
- Emanuela Greco
- Disposizioni antimafia
- Appalti e contratti pubblici
- Impresa, mercato e concorrenza
Rating di legalità delle imprese: in cosa consiste, come richiederlo e come è considerato da banche e PA
- Redazione Legislazione Tecnica
- Tariffa Professionale e compensi
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Impresa, mercato e concorrenza
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Professioni
- Appalti e contratti pubblici
Ritardato pagamento di onorari e corrispettivi: interessi, tutele, prescrizione
- Dino de Paolis
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
21/11/2024
- Il bonus 5.0 va al restyling da Italia Oggi
- I Raee di imprese e negozi anche all'isola ecologica da Italia Oggi
- Periti industriali, i redditi crescono a doppia cifra da Italia Oggi
- Patrimonio, no a opere e servizi da Italia Oggi
- Il Codice della strada viaggia verso misure più severe da Il Sole 24 Ore
- La riforma completa è prevista nel giro di un anno (in teoria) da Il Sole 24 Ore