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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 20/06/2016, n. 8
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- L.R. 20/05/2019, n. 8
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 10/08/2016, n. 12
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, info |
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Art. 2 - (Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)1. È istituita la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete. 2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, presentano, durante tutto il corso dell’anno, alla direzione regionale competente in materia di cultura la domanda di accreditamento alla Rete, corredata da idonea documentazione fotografica dell’immobile e/o del complesso, dalla quale risultino le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale nonché da informazioni sulla proprietà, lo stato di conservazione del bene, l’utilizzo in atto e l’esistenza di vincoli di tut |
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Art. 3 - (Contributi e altre forme di sostegno)1. La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, per progetti, autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, |
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Art. 4 - (Comitato consultivo)1. A fini consultivi e di coordinamento nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, il Comitato consultivo, di seguito denominato Comitato. N4 2. Il Comitato è presieduto dal Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura o suo delegato, ed è composto da: a) il Direttore della direzione regionale competente in materia di turis |
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Art. 5 - (Criteri e modalità di concessione dei contributi)1. La Giunt |
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Art. 6 - (Attività di formazione per lo sviluppo dei servizi turistico-culturali e dell’artigianato artistico)1. Nel quadro delle attività previste a sostegno della creazione della Rete, la Regione, in collaborazione con le Università laziali che hanno promosso corsi di laurea o curricula della classe di laurea L-1 in beni culturali o L-32 in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o LM-60 in scienza della natura, nonché L - 25 in scienze e tecnologie agrarie e forestali, LM - 73 in scienze e tecn |
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Art. 7 - (Interventi a sostegno della nascita di start-up giovanili nel settore dei servizi del turismo culturale e dell’artigianato artistico di qualità)1. La Regione promuove e sostiene la nascita di start up giovanili nel settore dei servizi turistico-culturali al fine di sostenere le imprese giovanili che in man |
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Art. 8 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legg |
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Art. 9 - (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. |
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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale: a) “Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte corrente”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100 mila euro per l’anno 2016 e 150 mila eur |
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Art. 11 - (Disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale)1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del paesaggio costiero del litorale laziale ai fini della tutela ambientale e nel rispetto delle attività economiche e commerciali. 2. Nelle more dell’attuazione della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, l’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare, tra cui mitilicoltura e piscicoltura, è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente, degli interessi connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere ed in conformità agli atti di pianificazione finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine. 3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata |
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