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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 05/08/2013, n. 5
L. R. Lazio 05/08/2013, n. 5
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- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 30/12/2013, n. 13
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo de |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecch |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specia |
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Art. 4 - Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto; b) rispettino le seguenti prescrizioni: |
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Art. 5 - Marchio regionale "NO Slot-RL"1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il march |
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Art. 6 - Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L'Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia. 2. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzio |
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Art. 7 - Divieto di pubblicitàN4 È vietata qualsiasi attività pubblicitar |
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Art. 8 - Obblighi dei gestori delle sale da gioco1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dall |
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Art. 9 - Formazione del personale operante nelle sale da gioco1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per |
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Art. 10 - Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere: a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni g |
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Art. 11 - Enti e associazioni di mutuo aiuto1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche corre |
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Art. 11-bis - Disposizioni transitorie1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e si appli |
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Art. 12 - Sanzioni1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 7, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposi |
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Art. 13 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, e relativa istituzione di un apposito fondo nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 1-bis. Agli oneri |
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