Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2019, n. 22.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32 - (Modifiche alle leggi regionali 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 8 e 9 sono abrogati;

b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - (Esercizio dell’attività)

1. All’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all’apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell’attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.

3. Nelle zone di cui al comma 2 i comuni, nell’ambito della loro potestà normativa, approvano, quale strumento di semplificazione procedurale per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, un catalogo di arredo urbano commerciale nel quale sono indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale, ivi compresi i dehors, compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia.

4. All’avvio e all’esercizio delle attività di somministrazione previste dall’articolo 6, comma 1, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

5. Relativamente alle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed o) nonché a quelle esercitate all’interno degli stabilimenti balneari, si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modifiche.

6. Le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), l) e m) non possono essere esercitate disgiuntamente rispettivamente dall’attività prevalente, dalle strutture di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c) della l.r. 33/1999 e dai mercati all’ingrosso.

7. L’avvio e l’esercizio dell’attività è comunque soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché all’effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo proroga, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione o da quella di presentazione della SCIA.

8. Nella presentazione della SCIA o nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, deve essere indicato, a pena d’improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010, sia per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all’attività di somministrazione.

9. Nelle fattispecie previste al comma 2, l’esame della richiesta di autorizzazione non è subordinata:

a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività, che deve invece sussistere al momento dell’avvio dell’esercizio dell’attività;

b) alla presentazione preventiva del certificato di prevenzione incendi, se richiesto dalla legge.

10. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

11. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Nel caso in cui il comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona.

12. Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.

13. L’autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di immagini e giochi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

14. Il comune stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma stagionale.

15. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio.

16. Nella SCIA di cui al comma 15 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l’ampliamento strutturale.”;

c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - (Esercizio temporaneo)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, temporaneamente, nello spazio comunale ove si svolge la manifestazione, previa presentazione da parte dell’interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta ai requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 consente l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

3. Il Comune, in occasione degli eventi di cui al comma 1, garantisce l’ubicazione delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande valutandone la posizione anche con riferimento all’offerta merceologica degli esercizi in sede fissa già presenti nell’area di svolgimento dell’evento.

4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite, anche laddove esercitate da enti no profit negli ambiti di cui al comma 1, non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.”;

d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente:

“b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 17, comma 2;”;

e) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - (Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al pubblico l’orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile.

3. Il comune, per gravi e urgenti motivi relativi all’ordine pubblico, alla sicurezza, al decoro, alla salute, alla viabilità e alla quiete pubblica può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).

5. Le attività di somministrazione svolte in locali situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), l) ed m), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.”;

f) al comma 1 dell’articolo 18 le parole: “concernenti l’autorizzazione all’esercizio di somministrazione” sono soppresse;

g) al comma 1 dell’articolo 20 le parole: “le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, commi 2, 3 e 8, e 18, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “i prescritti titoli abilitativi, o quando questi sono decaduti o sospesi ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11,12 e 18, comma 2”.

2. Alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 14/1999 le parole: “e degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.”

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