L. R. Lazio 14/07/2014, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 14/07/2014, n. 7

Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie.
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Disposizioni varie)

1. - 10. Omissis

11. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del primo comma dell’articolo 20 è sostituita dalla seguente:

“e) il revisore dei conti unico;”;

b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Revisore dei conti unico) — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata dall’assemblea del consorzio previa designazione del Presidente della Regione, da effettuarsi entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente del consorzio una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”;

c) il comma secondo dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“2. Gli statuti di cui al primo comma stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei dirigenti, e dettano i criteri generali, rinviandone la disciplina puntuale al regolamento interno di cui al decimo comma, per l’elezione degli organi consortili, per l’organizzazione, il funzionamento, l’ordinamento finanziario e contabile, la trasparenza e pubblicità degli atti e l’esercizio del diritto di accesso.”.

12. - 14. Omissis

15. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente:

“c) il revisore dei conti unico;”;

b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Revisore dei conti unico) — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l’importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia ed è tenuto a fornire, su istanza delle medesime, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”;

c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 40 è sostituita dalla seguente:

“c) il revisore dei conti unico.”.

16. Omissis

17. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. - 31. Omissis

32. Sono abrogati:

b) l'articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) nonché la lettera a), del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 ed i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, relativi a modifiche alla L.R. 29/1997;

c) l'articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia);

d) l'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

e) le disposizioni di legge regionale che si riferiscono al Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, limitatamente alle previsioni riguardanti i pareri resi dal medesimo Comitato alle strutture regionali.

33. - 37. Omissis

38. Alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio “ARPA”) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3:

1) dopo il numero 3) sono inseriti i seguenti:

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Allegato 1 (articolo 2, comma 55)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 alla L.R. n. 13/2013 - Omissis

 

 

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