2. Il comma 153, dell’articolo 3, della l.r. 17/2016, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale, è sostituito dal seguente:
“153. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata:
a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 200.000,00;
b) cinque per cento di compartecipazione per finanziamenti superiori a euro 200.000,00 e inferiori a euro 300.000,00”.
7. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all’articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale.
12. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alle modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole: "10 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2022";
b) la lettera c bis) è abrogata.
20. Al fine di tutelare i cittadini e promuoverne l’informazione, nonché di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la Regione crea nel proprio sito istituzionale un collegamento ipertestuale con l’elenco delle associazioni professionali degli amministratori di condominio pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). Per le medesime finalità, la Regione promuove specifiche misure affinché anche i comuni si attivino per creare il predetto collegamento.
24. Al fine di garantire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini del Lazio, le società operanti nel settore del trasporto pubblico regionale adeguano il parco mezzi con l’installazione di apposite tecnologie per favorire l’accesso al servizio delle persone con disabilità o mobilità ridotta, ai sensi del Regolamento (CE) 16 febbraio 2011, n. 181 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
25. Le aziende di trasporto pubblico devono, anche attraverso un piano di adeguamento del parco mezzi, favorire la libera circolazione delle persone con disabilità o mobilità ridotta utilizzando idonee tecnologie.
a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 è abrogata;
b) dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
“2 bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche”.
c) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è inserito il seguente:
“1 bis. I piani ed i programmi degli interventi devono contenere le fasi di gestione, manutenzione e monitoraggio delle opere”.
“a bis) verificano il corretto addebitamento ai consorziati dei costi per i lavori di bonifica, compatibilmente con la normativa vigente in materia di prescrizione di crediti di natura tributaria, nonché il loro effettivo svolgimento”.
“5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell’ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile”.
“Art. 34 bis (Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)
1. Ai fini della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale regionale, la Regione tutela le formazioni forestali definite foreste vetuste e faggete depresse.
2. Ai fini del comma 1 si definiscono foreste vetuste gli ecosistemi forestali governati a fustaia che abbiano superato una volta e mezza il turno minimo di cui all'articolo 32 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”) e successive modifiche, e caratterizzati da mortalità naturale di alberi dominanti, accumulo di necromassa, rinnovazione naturale di nuove generazioni di alberi. Si definiscono faggete depresse gli eco