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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 04/11/2021, n. 20
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- Determ. Dir. R. 31/07/2023, n. G10491
- Regolam. R. 20/12/2021, n. 23
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CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere e) ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), detta disposizioni in materia di: |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui all’ |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica)1. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione e di esclusione del presente regolamento si rinvia a quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e all’Appendice A al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali |
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CAPO II - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA |
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Art. 4 - (Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’APE)1. Con riferimento all’obbligo di dotarsi di un APE, nonché alle modalità di rilascio e di affissione dello stesso e all’individuazione dei soggetti a ciò preposti, si applica quanto previsto dall’articolo 6 del d. lgs. 192/2005 e successive modifiche. |
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Art. 5 - (Attestato di prestazione energetica e sua validità)1. Il format dell’APE è conforme a quello riportato nell’appendice B al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 2. L’APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9. |
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Art. 6 - (Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici)1. L’APE deve essere richiesto dal proprietario dell’immobile, a proprie spese, ad un soggetto abilitato iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 9. Nel caso di edifici di nuova costruzione per proprietario si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente. 2. Il soggetto abilitato fornisce al richiedente di cui al comma 1, l’informativa di cui al punto 7.1.1. dell’allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui all’articolo 7 del presente regolamento. 3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui al |
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Art. 7 - (Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici)1. Ai fini del rilascio dell’APE, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica di cui all’elenco regionale previsto dall’articolo 9 devono g |
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Art. 8 - (Annunci commerciali)1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corr |
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CAPO III - REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE |
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Art. 9 - (Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica)1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 75/2013 sono riconosciuti quali soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti nell’apposito elenco regionale, di seguito denominato elenco regionale. |
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CAPO IV - SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI |
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Art. 11 - (Istituzione e funzionamento del sistema informativo)1. Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici del Lazio, di seguito denominato APE Lazio, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica, il cui logo identificativo è riportato nell’allegato 3. |
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Art. 12 - (Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Lazio)1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Lazio sono pubblici. |
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Art. 13 - (Accesso pubblico al sistema informativo APE Lazio)1 Il sistema APE Lazio assicura l’accesso a tutti i dati di cui all’articolo 12 in modo semplice e per via telematica con le seguenti modalità: a) a titolo gratuito per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti; b) a titolo gratuito per i proprietari degli immobili e/o edifici relativamente agli APE ad essi relativi; c) a titolo gratuito per la pubblica amministrazione; d) a titolo gratuito per i notai, eventualmente sulla base di un’apposita convenzione tra la Regione e gli ordini notarili per disciplinare l� |
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Art. 14 - (Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Lazio e modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche)1. I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE Lazio per redigere, annullare o sostituire gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all’allegato 1. 2. I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell’edificio, compilano l’APE on‐line, secondo le procedure e le modalità di cui al comma 1. Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida dell’attestato e alla relativa trasmissione. 3. Successivam |
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Art. 15 - (Trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie)1. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 3, i soggetti abilitati possono trasmettere, |
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Art. 16 - (Oneri per la trasmissione degli APE e per l’esercizio del diritto di accesso)1. Per la trasmissione dell’APE da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 9 al sistema APE Lazio, è dovuto il versamento di un onere di euro 15,00 per ciascun attest |
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CAPO V - CONTROLLI E ISPEZIONI |
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Art. 17 - (Criteri generali per eseguire i controlli sui soggetti abilitati)1. La Regione effettua, con l’ausilio del sistema informativo APE Lazio, i controlli volti a verificare il possesso, in capo ai professionisti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 9, dei requisiti di cui al d.p.r. 75/2013 e successive modifiche e alla |
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Art. 18 - (Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE)1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. 26 giugno 2015, la Regione esegue i controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, nonché l’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. |
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Art. 19 - (Ispettori per il controllo degli APE)1. L’attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica; b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi sia |
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Art. 20 - (Determinazione del campione)1. Ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, della l.r. 7/2018 le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuate su un campi |
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Art. 21 - (Controlli di I Livello: accertamento documentale)1. I controlli di I livello sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE Lazio. Nella fase di caricamento del “tracciato XML”, il sistema APE Lazio procede alla validazione del file XML nel rispetto dello standard XSD definito dal Comitato Termotecnico Italiano nella versione 12 ovvero ad un accertamento di alcuni parametri significativi con la |
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Art. 22 - (Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni)1. La direzione regionale competente in materia di energia trasmette ad ARPA Lazio il campione di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), comprensivo degli APE oggetto di segnalazione di non correttezza, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni rese dal soggetto abilitato. 2. Gli APE di cui al comma 1, sono sottoposti a verifiche tecniche ed ispezioni. 3. ARPA Lazio, nel corso delle verifiche tecniche sugli APE di cui al comma 1, può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, la trasmissione di ulteriore documentazione ed in particolare: a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”); b) documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio; c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali); d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche); e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti; |
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Art. 23 - (Esecuzione delle ispezioni)1. L’ispezione è annunciata al soggetto abilitato da ARPA Lazio, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante posta elettronica certificata. A tal fine il soggetto abilitato provvede, entro cinque giorni dalla data della comunicazione, ad informare il proprietario o l’avente titolo circa la data dell’is |
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Art. 24 - (Casi di non correttezza formale o sostanziale)1. Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi casi di: a) “non correttezza formale” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corret |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 25 - (Dati personali)1. Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell’APE, ai soggetti iscritti all’elenco regionale e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, de |
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Art. 26 - (Disposizioni transitorie e finali)1. In fase di prima applicazione, ai fini della disciplina dei rapporti di contitolarità del trattamento dei dati tra la Regione ed ENEA mediante l’ |
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Art. 27 - (Disposizioni finanziarie)1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, le somme introitate a seguito del pagamento degli oneri di cui all’articolo 16, riversate ed iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell’articolo 28 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 7 dell’ |
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Allegato 1 - Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio” - Edizione aggiornata a Luglio 2023 |
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