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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 16/12/2011, n. 16
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- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 7
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Art. 1 - (Autorità competente)1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 ap |
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Art. 2 - (Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti)1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonte rinnovabile e la realizzazione di infrastrutture elettriche lineari necessarie all’immissione nel sistema elettrico dell’energia prodotta dagli impian |
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Art. 2-bis - (Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dall'impiego di combustibili fossili)1. Al fine di dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, tenuto conto della potenza installata sul territorio regionale, il piano energetico regionale (PER) conti |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)1. La procedura abilitativa semplificata disciplinata all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) si applic |
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Art. 3.1 - (Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola)1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. 2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l’altro, le aree non idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati |
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Art. 3.1.1 - (Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER)1. Nelle more dell'entrata in vigore del PER e del recepimento della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il “Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER”, secondo le modalità e con i compiti di cui ai commi 2 e 3. 2. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 è costituito con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di transizione ecologica ed è composto da rappresentanti delle diverse direzioni regionali competenti per materia, con il compito di: |
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Art. 3-bis - (Registro regionale degli impianti a biomassa)1. Al fine di provvedere |
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Art. 4 - (Abrogazioni e disposizioni transitorie)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, i commi da 19 a 22 relativi ai procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale; |
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