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L. R. Lazio 15/11/2019, n. 24

Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2021, n. 20
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 27/02/2020, n. 1
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni. Misure per la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme, al fine di favorire la valorizzazione, la conoscenza, l'accessibilità e la pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, esistente nel territorio regionale, di preservar

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "servizi culturali regionali", i musei e gli istituti similari, gli archivi, le biblioteche e i parchi archeologici, non statali, definiti dall'articolo 101, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del D.Lgs. 42/2004

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Art. 3 - Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali interessate, promuove la realizzazione di progetti e

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Capo II - Funzioni
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Art. 4 - Funzioni della Regione

1. Nell'ambito di applicazione della presente legge, la Regione svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, indirizzo e coordinamento, tramite l'approvazione del piano triennale di indirizzo e dei piani annuali degli interventi;

b) monitoraggio e controllo sull'attuazione dei suddetti piani;

c) determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi

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Art. 5 - Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province

1. La Città metropolitana di Roma capitale, nell'ambito dell'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettera e), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

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Art. 6 - Funzioni di Roma capitale e dei comuni

1. Ferme restando le funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successivi decreti attuativi, in materia di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel territorio di competenza, Roma capitale e i comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

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Capo III - Strumenti di programmazione
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Art. 7 - Piano triennale di indirizzo

1. La Regione determina le linee di indirizzo della programmazione e gli obiettivi, nel rispetto della disponibilità finanziaria contenuta nel bilancio pluriennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un apposito piano triennale d'indirizzo.

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Art. 8 - Redazione e approvazione del piano triennale d'indirizzo

1. La Giunta regionale, sentiti la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, le associazioni rappresentative degli enti locali, i coordinat

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Art. 9 - Piano annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, in conformità al piano triennale di indirizzo, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva, entro il mese di febbraio, sentita la commissione consiliare competente, il piano annuale degli interventi relativi all'annualità di riferimento, che contiene:

a) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;

b) gli inte

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TITOLO II - Servizi culturali regionali
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Capo I - Istituti culturali
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Art. 10 - Interventi a favore degli istituti culturali

1. La Regione, in attuazione del piano triennale di indirizzo e del piano annuale degli interventi, promuove, sostiene e realizza iniziative volte a censire, salvaguardare, valorizzare, innovare e incrementare il patrimonio degli istituti culturali aventi sede e operanti nel Lazio, nonché assicurarne un'adeguata fruizione e diffonderne la conoscenza anche presso il pubblico non specializzato.

2. Gli interventi di cui al c

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Art. 11 - Albo regionale degli istituti culturali regionali

1. Gli istituti culturali, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritti all'albo regionale degli istituti culturali regionali, di seguito denominato albo, istituito presso la direzione regionale competente in materia di cultura.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli istituti culturali devono possedere i seguenti requisiti minimi e quelli ulteriori o integrativi stabiliti nei r

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Art. 12 - Comitato degli istituti culturali regionali

1. Ai fini della predisposizione del piano triennale di indirizzo e in ogni ulteriore caso in cui ne ritenga utile la consultazione, la Giunta regionale si avvale del contributo del Comitato degli istituti culturali regionali, di seguito denominato

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Capo II - Organizzazioni regionali dei servizi culturali
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Art. 13 - Organizzazioni regionali dei servizi culturali

1. Nell'ambito delle finalità descritte dalla presente legge la Regione promuove la qualità e l'efficacia dei servizi culturali regionali, con particolare riferimento ai musei e istituti similari, parchi archeologici, archivi e biblioteche. A tal fine sono istituite l'organizzazione bibliotecaria regionale, l'organizzazione museale regionale e l'organizzazione archivistica regionale, cui possono rispettivamente acceder

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Art. 14 - Organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da:

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Art. 15 - Biblioteche

1. Le biblioteche, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 42/2004, sono strutture permanenti che raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicurano la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca.

2. Le biblioteche inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale contribuiscono allo sviluppo della conoscenza e della ricerca e, in particolare, svolgono: servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale; atti

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Art. 16 - Sistemi bibliotecari

1. I sistemi bibliotecari, urbani e intercomunali, sono strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi.

2. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema bibliotecario è attuata nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:

a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

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Art. 17 - Organizzazione museale regionale

1. L'organizzazione museale regionale è costituita da:

a) musei di

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Art. 18 - Musei

1. I musei, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 42/2004, sono strutture permanenti che acquisiscono, catalogano, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio. I musei inseriti nell'organizzazione museale regionale svolgono, in particolare, funzione di poli di documentazione, di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonché di organizzazione dell'informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, attraverso:

a) le attività dirette all'individuazione, all'acquisizione, alla conservazione

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Art. 19 - Case-museo

1. Le case-museo, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), per poter accedere all'organizzazione museale regionale devono possedere

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Art. 20 - Parchi archeologici e musei all'aperto

1. I parchi archeologici, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 42/2004, sono un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla c

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Art. 21 - Ecomusei

1. La Regione promuove, riconosce e disciplina gli ecomusei regionali, allo scopo di favorire la conservazione, il rinnovamento e la valorizzazione dell'identità e del patrimonio culturale, materiale e immateriale, dei territori e della comunità e promuovere la conservazione e la trasmissione della memoria collettiva, accompagnando e mediando le trasformazioni operate dalle generazioni presenti e future.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, altresì, gli ecomusei quali luoghi di valorizzazione del paesaggio attraverso percorsi tematici multidisciplinari mirati a salvaguardare, comunicare e rinnovare le specificità locali e le diverse articolazioni delle molteplici identità di una comunità.

3. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

a) favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita

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Art. 22 - Inserimento degli ecomusei nell'organizzazione museale regionale

1. Possono accedere all'organizzazione museale regionale gli ecomusei promossi e gestiti:

a) dagli enti locali, in forma singola o associata;

b) dalle associazioni, dalle fondazioni culturali e ambientaliste e dagli altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti e che hanno come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 21, commi

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Art. 23 - Sistemi museali

1. I sistemi museali possono essere territoriali, su base urbana o intercomunale, oppure tematici.

2. I sistemi museali territoriali sono istituiti in aree culturalmente omogenee e sono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio.

3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema museale territoriale è attuata nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:

a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

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Art. 24 - Organizzazione archivistica regionale

1. L'organizzazione archivistica regionale è costituita da:

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Art. 25 - Archivi storici

1. Gli archivi storici, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 42/2004, sono strutture permanenti che raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Gli archivi storici svolgono nell'ambito regionale, in particolare, funzione di conservazione, studio e ricerca della memoria collettiva locale, attraverso:

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Art. 26 - Sistemi archivistici

1. I sistemi archivistici sono lo strumento mediante il quale gli enti locali, su base territoriale, cooperano per la valorizzazione della pubblica fruizione dei loro archivi storici e per la condivisione delle risorse e dei servizi, nonché per una migliore organizzazione di iniziative condivise.

2. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema archivistico è attuata nelle forme previste dal

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Art. 27 - Sistemi integrati di servizi culturali

1. I sistemi integrati di servizi culturali sono costituiti da singoli servizi culturali regionali di diversa natura, già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali o nell'albo, disciplinati nei precedenti articoli.

2. I sistemi integrati sono lo strumento mediante il quale avviene la cooperazione e integrazione tra servizi culturali di diversa natura, anche mediante sperimentazione di forme innovative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale a carattere multidisciplinare.

3. Ai sistemi possono aderire anche i servizi culturali statali, per i quali non è previsto l'inserimento nelle organizzazioni regionali, purché operanti nel

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Art. 28 - Iniziative formative per il personale dei servizi culturali degli enti locali

1. Gli enti locali promuovono la partecipazione del personale dei servizi culturali alle iniziative formative specialistiche, nel rispetto delle dispos

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TITOLO III - Ulteriori interventi di valorizzazione
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Capo I - Valorizzazione
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Art. 29 - Interventi di valorizzazione

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, promuove e sostiene comunque la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati.

2. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per promuovere e sostenere:

a) l'integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione;

b) la progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento di soggetti pubblici e privati e la partecipazione attiva e responsabile delle co

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Art. 30 - (Piani integrati della cultura)

N1

1. Nell’ambito della programmazione triennale di cui a

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TITOLO IV - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
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Capo I - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 31 - Procedure di erogazione delle misure di sostegno

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell'eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla

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Art. 32 - Regolamenti regionali di attuazione e integrazione

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti regionali di attuazione ed integrazione, adottati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, di

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Art. 33 - Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo d

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Art. 34 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 32, delle determinazioni previste dagli articoli 11, comma 3, e 13, comma 2, sono prorogati l'albo degli istituti culturali disciplinato dall'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e i decreti di inserimento nelle organizzazioni regionali disciplinate al capo III della medesima legge regionale.

2. Fino all'approvazione del regolamento per la definizione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo, ai sensi dell'articolo 32, resta in vigore il regolamento già adottato ai sensi dell'art

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Art. 35 - Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio);

b) l'articolo 3, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57, relativo a disposizioni della L.R. 42/1997;

e) l'articolo 54 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche della L.R. 42/1997 e disposizioni pe

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Capo II - Disposizioni finanziarie
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Art. 36 - Disposizioni finanziarie

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 34, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della L.R. 42/1997, iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", rispettivamente, per euro 350.000,00, per l'anno 2019, nel titolo 1 "Spese correnti" e per euro 350.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, nel titolo 2 "Spese in conto capitale". Per l'anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per euro 350.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 21, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della

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Art. 37 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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