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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 28/12/2018, n. 13
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 24/02/2022, n. 2
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- Sent. Corte Cost. 20/10/2020, n. 217
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 26/06/2019, n. 10
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa1-6. Omissis 7. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è aggiunto il seguente: "2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: "Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere", da istituirsi nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".". 8. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), è aggiunto il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 7-ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: "Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo", da istituirsi nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".". 9-12. Omissis 13. La Regione sostiene la realizzazione di un impianto di trattamento e trasformazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di: |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di enti locali1. All'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 126, relativo alla trasformazione delle comunità montane, le parole: "Sono escluse dall'applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° gennaio 2017" sono soppresse; b) dopo il comma 138 è inserito il seguente: "138-bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani fino all'estinzione delle comunità montane stesse secondo il procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle |
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Art. 6 - Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa1. All'articolo 2 della L.R. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina"; b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina". 2. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della |
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Art. 7 - Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest"1. A decorrere dall'istituzione del Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest", ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, le risorse finanziarie erogate dalla Regione in favore del suddetto Consorzio sono al |
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Art. 8 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio1. All'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "fatta eccezione per i fondi rustici" sono soppresse; b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le disposizioni di cui all'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed all'articolo 3, comma 18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche si applicano ai processi di dismissione degli immobili di cui al comma 1. |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e successive modifiche1. Alla L.R. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 11 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della L.R. 12/199 |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy1. Al fine di promuovere una politica unitaria in materia di Blue economy, mediante uno strumento idoneo a governare la complessità e il carattere intersettoriale delle decisioni da assumere in tale materia a livello regionale, presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, di seguito denominata Cabina di regia, composta: |
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Art. 16 - Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale1. Al fine di accelerare il rilascio dei provvedimenti di competenza relativi alle autorizzazioni integrate ambientali e alle valutazioni di impatto am |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche1. Dopo il numero 2-bis) della lettera a) del comma 1 dell'artico |
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Art. 19 - Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Disposizioni varie1-3. Omissis 4. All'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per la nascita di nuove comunità professionali, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 39 le parole: "di Laziodisu per l'individuazione di residenze universitarie" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER)"; b) omissis 5. All'articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole: "decentramento amministrativo)" sono inserite le seguenti: "e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)" e dopo le parole: "delle sanzioni" sono inserite le seguenti: "accertate dal personale di sorveglianza di cui all'articolo 25"; b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Ai fini dell'indiv |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
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Allegato A - Allegato F - Omissis
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Allegato GParte di provvedimento in formato grafico |
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