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L. R. Lazio 27/12/2019, n. 28

Legge di stabilità regionale 2020.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. N9 Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento ai due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C). N1

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Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - (Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti)

1. Al fine di potenziare lo sviluppo economico, l’occupazione e l’attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l’insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili, anche riqualificando i siti industriali dismessi, la realizzazione di investimenti finalizzati al superamento di crisi aziendali, l’accrescimento delle specializzazioni territoriali delle imprese in sintonia con la strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy) definita dalla Regione in conformità agli indirizzi della Commissione europea, ovvero eccellenze tecnologiche in processi di adattamento e trasformazione, con adozione di soluzioni innovative (processi, beni e servizi) in grado di migliorare la qualità della vita di cittadini e istituzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal centesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, per gli investimenti finalizzati all’insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l’amministrazione regionale, i soggetti proponenti nuove iniziative economiche che si assumano l’obbligo di salvaguardare i livelli occupazionali e di mantenere l’insediamento per un periodo minimo di cinque anni, anche in relazione alla natura dell’investimento, e gli enti locali sul cui territor

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Art. 5 - (Programma regionale per l’attrazione degli investimenti)

1. Al fine di promuovere gli investimenti di cui all’articolo 4, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è adottato il Programma regionale per l’attrazione degli investimenti, di seguito denominato programma, alla cui realizzazione si provvede mediante le risorse di cui al comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, a titolo di contributo a fondo perduto per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale e contributiva, nonché delle spese per investimenti materiali e immateriali concernenti la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediament

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Art. 6 - Omissis

 

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Art. 7 - (Disposizioni varie)

1. All’articolo 6 della regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento”;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera, da trasmettere all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1.1. Le somme rimborsate al beneficiario, di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si intendono al netto del ribasso d’asta e delle eventuali economie maturate prima della consegna dei lavori, devono essere conguagliate all’atto del pagamento del secondo acconto di cui al comma 1, lettera b), e sono corrisposte dall’amministrazione regionale a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, aggiuntiva a quella già indicata al comma 1, e della verifica della conformità della spesa effettuata rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.

1.2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

a) le modalità di rendicontazione della spesa;

b) le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;

c) i termini e le modalità per l’invio all’amministrazione regionale della documentazione richiesta;

d) i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario.”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-bis 1. Ai fini dell’ammissione a finanziamento, per gli interventi di importo complessivo uguale o superiore ad euro 100.000,00, le richieste di finanziamento devono essere dotate almeno del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, o dello studio di fattibilità di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro tecnico economico preliminare.”.

2. Alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato;”;

2) alla lettera c) le parole: “ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche,” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche,”;

3) dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente:

“c-quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati.”;

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c-quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti””;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-bis).”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter) e c-quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale, realizzati anche per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”;

c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono

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Art. 8 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini