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L. R. Lazio 30/12/2020, n. 25

Legge di Stabilità regionale 2021.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/03/2022, n. 7
- L.R. 11/08/2021, n. 14
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Disposizioni in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "ai due periodi di imposta successivi";

b) al comma 3, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021";

c) al comma 6, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. N3 Con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche, non trova, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, operanti:

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Art. 3 - Disposizioni varie

1. Dopo l'articolo 26-bis della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche, è inserito il seguente:

"Art. 26-ter - (Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta")

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative realizzate in ambito regionale, il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con Delib.G.R. 7 luglio 2015, n. 334, è incardinato presso la direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecentosettanta unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in posizione di comando. Il limite del contingente viene rivalutato annualmente sulla base delle chiamate ricevute dalle centrali, conformemente a quanto previsto dal disciplinare tecnico operativo definito nell'ambito dei lavori della commissione di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, nonché sulla base degli standard europei delle centrali offerenti servizi equivalenti.

3. Al fine di garantire l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di operatore tecnico della centrale unica di risposta NUE 112, il personale da destinare a tale servizio è tenuto a partecipare e superare positivamente un percorso formativo nell'ambito di uno specifico corso, articolato in diverse unità di competenza e in una sessione teorica e una sessione pratica con addestramento simulato in una training room e un periodo di affiancamento attivo in sala operativa, durante le quali sono previsti test di valutazione intermedi e un test finale.

4. Tale contingente è coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, con unità di personale dipendente della Regione nonché con personale proveniente dalla società LazioCrea S.p.A., nell'ambito del vigente contratto di servizio, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

5. Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento economico fondamentale è corrisposto dall'amministrazione di provenienza e soggetto a successivo rimborso da parte della Regione.

6. Agli oneri relativi alle spese di personale in comando di cui al comma 5, pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, si provvede, per l'anno 2021, a valere sulle risorse derivanti dall'assegnazione dello Stato di cui all'articolo 1, commi da 982 a 984, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, all'interno del programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti", già destinate alle medesime finalità.

7. Agli ulteriori oneri relativi al "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta", si provvede, rispettivamente:

a) in relazione alle spese di funzionamento, pari a euro 2.175.764,31 per l'anno 2021, euro 2.099.556,19 per l'anno 2022 ed euro 2.000.974,05 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, all'interno del programma 01 della missione 11, titolo 1, già destinate alle medesime finalità;

b) in relazione alle spese in conto capitale, pari a euro 2.160.000,00 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2021- 2023, all'interno del programma 01 della missione 11, titolo 2 "Spese in conto capitale", già destinate alle medesime finalità.".

2. Sono fatti salvi i comandi e i rapporti di lavoro in essere sorti in attuazione dell'articolo 26-bis, commi 2, 5 e 6 della L.R. 2/2014, come introdotto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sv

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Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

 

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Allegato A - Allegato B - Omissis

 

 

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