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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 13/04/2012, n. 2
L. R. Lazio 13/04/2012, n. 2
L. R. Lazio 13/04/2012, n. 2
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/11/2013, n. 7
- L.R. 22/10/2018, n. 7
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, |
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Art. 2 - (Finalità e obiettivi)1. Il sistema di interventi di cui all’articolo 9, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, è diretto al conseguimento delle seguenti finalità: a) favorire l’attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio; b) favorire la crescita sostenibile dell’imprenditoria, l’occupazione, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l’integrazione tra formazione e lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo; c) favorire e sostenere le attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, delle opere cinematografiche e audiovisive, del patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale; d) favorire una presenza adeguata, una distribuzione razio |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Coerentemente alle finalità di cui all’articolo 2 e al sistema di interventi di cui all’articolo 9 ai fini della presente legge si intende per: a) “attività cinematografiche e audiovisive”: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato; b) “esercizio cinematografico”: l’attività d’impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili; c) “proiezione cinematografica ambulante”: la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili; c-bis) “cineturismo”: l’attività che pone l’attenzione su quanto la produzione cinematografica e audiovisiva possa incidere sulla promozione turistica, industriale e culturale oltre a favorire la crescita economica del territorio regionale; N2 d) “opera cinematografica o film”: il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche; e) N10 f) “lungometraggio”: il film di durata superiore a 75 minuti; g) “cortometraggio”: il film di durata inferiore a 75 minuti; h) N11 h-bis) “documentario di creazione per il cine |
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Art. 4 - (Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari; b) approva il documento programmatico triennale di cui all’articolo 7; c) approva il programma operativo annuale di cui all’articolo 8; d) N18 e) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti strutturali specifici di cui all’articolo 6;N15 |
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CAPO II - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO |
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Art. 5 - (Promozione dello sviluppo di sale ed arene cinematografiche)1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare “ |
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Art. 6 - (Autorizzazione unica)1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l’ampliamen |
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI |
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Art. 7 - Art. 10 - Omissis |
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CAPO IV - Omissis |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 24 - Art. 25 - Omissis |
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Art. 26 - (Norme transitorie)1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 6, comma 2, all |
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Art. 27 - Art. 28 - Omissis |
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Art. 29 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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