N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 16 - (Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 5, hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo, è destinato a produrre effetti diretti.”

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