N72 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 5, della L.R. 24/05/2004, n. 14; dall’art. 3, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 7 - (Sospensione del termine)

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;

a-bis) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);

b) in pendenza dell’acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all’articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26;

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a venti giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26;

g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria.”

Dalla redazione