Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 16-bis - (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)

1. Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.”

Dalla redazione