Ai sensi dell’art. 15, comma 16, della L.R. 15/05/2002, n. 13, in via di interpretazione autentica del presente articolo, la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall'erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall'autorità concedente.

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