N69 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 4 - (Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.”

Dalla redazione