Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L.R. 30/03/2018, n. 14 al fine di agevolare i processi di aggregazione tra società di gestione degli alberghi diffusi attivi sul territorio regionale, di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, le società di gestione che conferiscono i propri immobili ad altra società di gestione nella misura minima di venti posti letto e per almeno due anni decorrenti dal conferimento, non sono tenute al rispetto del vincolo di destinazione di cui alla norma citata, limitatamente ai contributi dalle stesse percepiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

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