Articolo modificato dall'art. 9, della L.R. 24/05/2004, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 18 - (Esclusioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che né regolano la formazione.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.”

Dalla redazione