Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 17 - (Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento)

1. L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni dalla legge 273/1995.”

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