N56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 64 - (Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)

1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.

3. Il diritto di accesso agli atti emanati dell'Avvocatura della Regione nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze dì riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del Direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale, quando i documenti riguardino, la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché, i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.

6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.”

Dalla redazione