N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 42, comma 1, della L.R. 20/02/2015, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 20/07/2022, n. 10, così recitava:

"Art. 57-bis - (Valore degli importi)

1. Ai fini dei capi II e III del presente titolo il valore della somma ovvero del credito è individuato con riferimento al solo valore capitale."

Dalla redazione