Articolo prima aggiunto dalla L.R. 21/12/2012, n. 26 e poi abrogato dalla L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 14-bis - Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative

1. È autorizzata l’istituzione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi regionali ove ciascuna Direzione centrale indica i procedimenti di propria competenza, i relativi riferimenti normativi, il termine di conclusione del procedimento, le strutture competenti e il responsabile del procedimento. La banca dati è consultabile sul sito web dell’Amministrazione regionale.

2. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza dello stato del procedimento in ogni sua fase, nella banca dati di cui al comma 1 sono, altresì, indicati, per ogni singolo procedimento, i dati relativi al responsabile dell’istruttoria e allo stato del procedimento stesso, ai quali possono accedere, con modalità riservata, i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, che lo richiedono.

3. Nel caso in cui una struttura regionale presenti un eccezionale carico di lavoro in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi, chiede alla Direzione centrale competente in materia di personale di adottare, ai sensi della disciplina contrattuale del personale regionale, tutte le misure necessarie a favorire il distacco del personale dipendente tra le strutture regionali.

Dalla redazione