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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/06/2022, n. 076/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/06/2022, n. 076/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/06/2022, n. 076/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) che all'articolo 2, comma 20, autorizza l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ad assegnare a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini un contributo per le manutenzioni e per le spese, sostenute e da sostenersi, necessarie per l'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota; RILEVATO che l |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge regionale |
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Art. 2 - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi gli enti o le associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini siti nel territorio della Regione Fri |
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Art. 3 - Regime di aiuto applicabile1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli a |
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Art. 4 - Spese ammissibili1. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento: a) manutenzioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica; b) acquisto ed installazione di arredi interni ed esterni ed |
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Art. 5 - Spese non ammissibili1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) le spese oggetto di indennizzo |
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Art. 6 - Intensità del contributo1. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. 2. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calco |
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Art. 7 - Cumulo dei contributi1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolam |
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Art. 8 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, una per singolo rifugio, è presentata al Servizio competente in materia di turismo (di seguito denominato Servizio). La domanda è compilata sulla base del modello, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata. 2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente |
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Art. 9 - Istruttoria della domanda1. I contributi sono concessi tramite procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata, dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedime |
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Art. 10 - Concessione del contributo1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle domande. 2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa per ci |
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Art. 11 - Variazioni1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazio |
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Art. 12 - Presentazione della rendicontazione1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari è presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000, entro sei mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento ed è accompagnata da una relazione finale dell'iniziativa finanziata sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. Sul sito istituzionale, nella pagina dedicata, sono pubblicati i modelli fac-simile per la rendicontazione. 2. |
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Art. 13 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo1. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della |
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Art. 14 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare: a) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 32 della legge regionale n. 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto del |
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Art. 15 - Annullamento e revoca della concessione del contributo |
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Art. 16 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000, |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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