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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'azione
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Art. 3 - (Obbligo di adozione del provvedimento)
1. Qualora il Procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti “, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27-bis” N22.
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1. N33 Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell’organo di governo dell’ente regionale.
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Art. 6 - (Decorrenza e scadenza del termine)
1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualme
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CAPO II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Art. 8 - (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.N49
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Art. 9 - (Responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabi
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Art. 10 - (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) chiede, anche su proposta del responsabile d
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Art. 11 - (Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria:
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richi
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Art. 12 - (Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)
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CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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Art. 13 - (Comunicazione di avvio del procedimento)
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Art. 14 - (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento)
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Art. 14-bis - (Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative)
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Art. 16-bis - (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)
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Art. 17 - (Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento)
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CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
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Art. 19 - (Accordi di programma)
1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l’iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati. N18
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'at
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Art. 20 - (Effetti urbanistici dell'accordo di programma)
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urb
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Art. 24 - (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre “venti giorni” N27 dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazion
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Art. 26 - (Riordino di organi collegiali)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti r
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Art. 27 - (Segnalazione certificata di inizio attività)
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TITOLO II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 29 - (Applicazione)
1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, a
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Art. 30 - (Criteri e modalità di concessione)
1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non sian
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Art. 31 - (Divieto generale di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società "person
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Art. 32 - (Vincolo di destinazione dei beni immobili)
1. N35 Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
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Art. 32-bis - (Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)
1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:
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1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente,
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Art. 33 - (Utilizzo delle risorse)
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1° marzo.
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CAPO II - PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI
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Art. 34 - (Procedimenti)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.
2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono
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Art. 35 - (Procedura automatica)
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell'
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Art. 36 - (Procedura valutativa)
1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a
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Art. 37 - (Procedura negoziale)
1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali sem
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Art. 38 - (Incentivi alle imprese)
1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è
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1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
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Art. 40 - (Tipologie di incentivi a soggetti non aventi natura di impresa)
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CAPO III - RENDICONTAZIONE
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Art. 41 - (Rendicontazione della spesa)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari p
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Art. 41-bis - (Rendicontazione di incentivi a imprese)
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commerc
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Art. 43 - (Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)
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TITOLO III - CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE
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CAPO I - CONTROLLI
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Art. 44 - (Ispezioni e controlli)
1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione a incentivi concessi allo scopo di verificare lo
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Art. 46 - (Obblighi di informazione)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di
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2348811580641
CAPO II - SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI
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2348811580642
Art. 47 - (Sospensione dell'erogazione di incentivi)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni, in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
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1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale,
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2348811580644
Art. 49 - (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità, o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta; entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere, dalla data delle erogazioni sin
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2348811580645
Art. 50 - (Recupero dei crediti)
1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro,
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Art. 51 - (Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
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1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell’impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall’articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.
2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un’unica soluzione e, qualora comprovi di trovar
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2348811580649
Art. 54 - (Compensazione)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo sogge
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CAPO III - I CREDITI
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2348811580651
Art. 55 - (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)
1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere, nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiz
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Art. 56-bis - (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)
1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'A
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Art. 57 - (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici)
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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CAPO II - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
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Art. 64 - (Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)
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1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
2. Il Bollettino ufficiale della Re
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Art. 66 - (Accesso agli atti del Consiglio regionale)
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2348811580667
Art. 67 - (Accesso dei consiglieri regionali)
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta r
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2348811580668
Art. 68 - (Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)
1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tram
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 70 - (Regolamenti)
1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti a
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Art. 71 - (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attie
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Art. 72 - (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 8/1999)
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Art. 73 - (Procedimenti in corso)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto
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Art. 74 - (Rinvio a disposizioni abrogate)
1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella pres
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Art. 75 - (Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare:
a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997;
b) il articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
c)
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Art. 76 - (Testo notiziale)
1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e
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Art. 77 - (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli an
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Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Inquadramento generale delle società partecipate - Il modello di organizzazione e gestione - Il sistema di prevenzione della corruzione - La trasparenza - Il controllo e le sanzioni - Schemi e modulistica
INCLUDE:
Raccolta di schemi e modelli editabili in formato .DOC
Inquadramento generale e ipotesi di occupazioni illegittime - Le soluzioni offerte nel corso del tempo - L’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TU Espropri - Indennizzo e risarcimento del danno -Gli strumenti di risoluzione alternativi - Profili di responsabilità contabile e amministrativa - Modelli di atti e provvedimenti amministrativi
II Edizione riveduta e aggiornata
Download:
Modulistica e formulario in formato .DOC editabile
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
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