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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 23/05/2017, n. 87
D. P.C.M. 23/05/2017, n. 87
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199; Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisit |
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Art. 2. - Beneficio1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 |
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Art. 3. - Soggetti beneficiari1. Può accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si tro |
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Art. 4. - Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione. |
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Art. 5. - Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni: a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; |
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Art. 6. - Comunicazioni dell'INPS1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo: |
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Art. 7. - Domanda di pensione1. La domanda di pensione è presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato. 2. La pens |
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Art. 8. - Incumulabilità1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianit&ag |
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Art. 9. - Verifiche ispettive1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle |
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Art. 10. - Scambio dei dati tra enti1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provved |
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Art. 11. - Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parità della s |
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Art. 12. - Invarianza dei costi1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle |
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Art. 13. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell |
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Allegato A - Caratteristiche delle attività lavorative indicate nell'allegato E annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ammesse al beneficio(articolo 3, comma 1, lettera d) a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell’ industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni |
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