Iperammortamento escluso per le strutture produttive situate all'estero | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/07/2018

Iperammortamento escluso per le strutture produttive situate all'estero

La bozza del Decreto "dignità" prevede che l'iperammortamento spetti solo a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della bozza del Decreto "dignità", recante "Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti", la misura fiscale per le imprese nota come “iperammortamento” di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della suddetta bozza, si procede al recupero dell'iperammortamento se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tali disposizioni (art. 7, comma 2, della bozza) non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/2017, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. 

Dalla redazione