Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 13/07/2015, n. 107
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- D.L. 27/09/2021, n. 130 (L. 25/11/2021, n. 171)
- L. 04/08/2021, n. 116
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 08/04/2020, n. 22 (L. 06/06/2020, n. 41)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 29/10/2019, n. 126 (L. 20/12/2019, n. 159)
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2018, n. 96)
- D.L. 12/07/2018, n. 86 (L. 09/08/2018, n. 97)
- L. 27/12/2017, n. 205
- Sent. Corte Cost. 06/12/2017, n. 251
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- Sentenza C. Cost. 21/12/2016, n. 284
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 17/10/2016, n. 189 (L. 15/12/2016, n. 229)
- L. 26/05/2016, 89
- D.L. 29/03/2016, n. 42 (L. 26/05/2016, n. 89)
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 208
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Art. 1. - Comma 11. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse |
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Art. 1. - Comma 22. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione |
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Art. 1. - Comma 33. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica |
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Art. 1. - Comma 44. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della |
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Art. 1. - Comma 55. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganiz |
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Art. 1. - Comma 66. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e a |
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Art. 1. - Comma 77. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; |
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Art. 1. - Comma 88. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di in |
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Art. 1. - Comma 99. All'a |
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Art. 1. - Comma 1010. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi |
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Art. 1. - Comma 1111. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento |
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Art. 1. - Comma 1212. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastic |
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Art. 1. - Comma 1313. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa |
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Art. 1. - Comma 1414. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adott |
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Art. 1. - Comma 1515. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del |
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Art. 1. - Comma 1616. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo |
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Art. 1. - Comma 1717. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da |
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Art. 1. - Comma 1818. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico del |
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Art. 1. - Comma 1919. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progett |
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Art. 1. - Comma 2020. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella |
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Art. 1. - Comma 2121. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e |
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Art. 1. - Comma 2222. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli |
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Art. 1. - Comma 2323. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti o |
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Art. 1. - Comma 2424. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato a |
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Art. 1. - Comma 2626. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell |
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Art. 1. - Comma 2727. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio naziona |
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Art. 1. - Comma 2828. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autono |
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Art. 1. - Comma 2929. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare perco |
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Art. 1. - Comma 3030. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di se |
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Art. 1. - Comma 3131. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonom |
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Art. 1. - Comma 3232. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono |
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Art. 1. - Comma 3333. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli stude |
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Art. 1. - Comma 3535. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività d |
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Art. 1. - Comma 3636. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito dell |
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Art. 1. - Comma 3737. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 |
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Art. 1. - Comma 3838. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di t |
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Art. 1. - Comma 3939. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per i |
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Art. 1. - Comma 4040. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli e |
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Art. 1. - Comma 4141. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Minis |
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Art. 1. - Comma 41-bis |
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Art. 1. - Comma 4343. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito dell |
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Art. 1. - Comma 4444. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità d |
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Art. 1. - Comma 4646. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di istru |
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Art. 1. - Comma 4747. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del |
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Art. 1. - Comma 4848. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con |
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Art. 1. - Comma 4949. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e success |
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Art. 1. - Comma 51 |
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Art. 1. - Comma 5353. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di cont |
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Art. 1. - Comma 5454. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 2 |
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Art. 1. - Comma 5555. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro |
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Art. 1. - Comma 5656. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rende |
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Art. 1. - Comma 5757. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in |
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Art. 1. - Comma 5858. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); |
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Art. 1. - Comma 5959. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonom |
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Art. 1. - Comma 6060. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occup |
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Art. 1. - Comma 6161. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività |
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Art. 1. - Comma 62 |
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Art. 1. - Comma 6363. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuaz |
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Art. 1. - Comma 6464. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Min |
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Art. 1. - Comma 6565. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto |
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Art. 1. - Comma 6666. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di |
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Art. 1. - Comma 6767. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o magg |
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Art. 1. - Comma 6868. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'uff |
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Art. 1. - Comma 6969. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relaz |
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Art. 1. - Comma 7070. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanz |
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Art. 1. - Comma 7171. Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le mod |
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Art. 1. - Comma 7272. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni sc |
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Art. 1. - Comma 7373. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità dell |
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Art. 1. - Comma 7474. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico |
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Art. 1. - Comma 7676. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle sc |
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Art. 1. - Comma 7777. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province aut |
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Art. 1. - Comma 7878. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigent |
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Art. 1. - Comma 7979. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incari |
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Art. 1. - Comma 8080. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano trien |
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Art. 1. - Comma 8181. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare |
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Art. 1. - Comma 8282. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione de |
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Art. 1. - Comma 8383. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino |
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Art. 1. - Comma 83-bis83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastic |
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Art. 1. - Comma 83-ter83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111 |
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Art. 1. - Comma 83-quater83-quater. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del |
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Art. 1. - Comma 8484. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle ri |
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Art. 1. - Comma 8585. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolast |
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Art. 1. - Comma 8686. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno |
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Art. 1. - Comma 8787. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico d |
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Art. 1. - Comma 8888. Il decreto di cui al comma 87 riguarda: a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ov |
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Art. 1. - Comma 9090. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione |
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Art. 1. - Comma 9191. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse s |
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Art. 1. - Comma 9292. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle |
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Art. 1. - Comma 9393. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei |
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Art. 1. - Comma 9494. La valutazione dei dirigenti scolastici è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento |
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Art. 1. - Comma 9595. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettua |
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Art. 1. - Comma 9696. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i |
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Art. 1. - Comma 9797. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle f |
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Art. 1. - Comma 9898. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti |
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Art. 1. - Comma 9999. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnaz |
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Art. 1. - Comma 100100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso |
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Art. 1. - Comma 101101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la pr |
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Art. 1. - Comma 102102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di ass |
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Art. 1. - Comma 103103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale |
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Art. 1. - Comma 104104. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale doce |
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Art. 1. - Comma 105105. A decorrere dal 1°settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se |
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Art. 1. - Comma 106106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed e |
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Art. 1. - Comma 108108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del tes |
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Art. 1. - Comma 109109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: |
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Art. 1. - Comma 110110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui |
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Art. 1. - Comma 111111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 40 |
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Art. 1. - Comma 112112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello |
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Art. 1. - Comma 113113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limi |
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Art. 1. - Comma 114114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di persona |
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Art. 1. - Comma 115115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, |
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Art. 1. - Comma 116116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento d |
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Art. 1. - Comma 117117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a |
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Art. 1. - Comma 118118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indiv |
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Art. 1. - Comma 119119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale do |
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Art. 1. - Comma 120120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente |
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Art. 1. - Comma 121121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizz |
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Art. 1. - Comma 122122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro de |
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Art. 1. - Comma 124124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in serviz |
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Art. 1. - Comma 126126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministe |
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Art. 1. - Comma 127127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valut |
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Art. 1. - Comma 128128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito de |
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Art. 1. - Comma 129129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. |
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Art. 1. - Comma 130130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri ad |
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Art. 1. - Comma 131131. N14 |
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Art. 1. - Comma 132132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i p |
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Art. 1. - Comma 133133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di |
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Art. 1. - Comma 135135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Min |
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Art. 1. - Comma 136136. È istituito il Portale unico dei dati della scuola. |
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Art. 1. - Comma 137137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n |
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Art. 1. - Comma 138138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'universit |
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Art. 1. - Comma 139139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circola |
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Art. 1. - Comma 140140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del M |
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Art. 1. - Comma 141141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del |
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Art. 1. - Comma 142142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzion |
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Art. 1. - Comma 143143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educat |
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Art. 1. - Comma 144144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente |
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Art. 1. - Comma 145145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istitut |
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Art. 1. - Comma 146146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché |
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Art. 1. - Comma 147147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari im |
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Art. 1. - Comma 148148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capito |
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Art. 1. - Comma 148-bis148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tr |
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Art. 1. - Comma 148-ter148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legis |
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Art. 1. - Comma 149149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai |
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Art. 1. - Comma 150150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valut |
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Art. 1. - Comma 151151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi |
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Art. 1. - Comma 152152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della perman |
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Art. 1. - Comma 153153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicu |
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Art. 1. - Comma 154154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provve |
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Art. 1. - Comma 155 - 157155-157. N26 |
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Art. 1. - Comma 158158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1 |
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Art. 1. - Comma 160160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 201 |
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Art. 1. - Comma 161161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, |
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Art. 1. - Comma 162162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 200 |
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Art. 1. - Comma 163163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi |
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Art. 1. - Comma 165165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pres |
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Art. 1. - Comma 166166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli |
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Art. 1. - Comma 170170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifi |
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Art. 1. - Comma 171171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo q |
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Art. 1. - Comma 172172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle |
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Art. 1. - Comma 173173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà p |
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Art. 1. - Comma 174174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modifica |
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Art. 1. - Comma 177177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di c |
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Art. 1. - Comma 178178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adotta |
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Art. 1. - Comma 179179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessar |
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Art. 1. - Comma 180180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigo |
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Art. 1. - Comma 181181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative; 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della d |
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Art. 1. - Comma 182182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Minist |
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Art. 1. - Comma 184184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di |
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Art. 1. - Comma 185185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fina |
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Art. 1. - Comma 186186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei proc |
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Art. 1. - Comma 187187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei di |
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Art. 1. - Comma 188188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di int |
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Art. 1. - Comma 189189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provinc |
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Art. 1. - Comma 190190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione pr |
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Art. 1. - Comma 191191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo stat |
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Art. 1. - Comma 192192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente leg |
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Art. 1. - Comma 194194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastic |
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Art. 1. - Comma 195195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cu |
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Art. 1. - Comma 196196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrasta |
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Art. 1. - Comma 197197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bili |
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Art. 1. - Comma 198198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di |
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Art. 1. - Comma 199199. L'a |
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Art. 1. - Comma 201201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno |
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Art. 1. - Comma 202202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “ |
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Art. 1. - Comma 203203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale |
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Art. 1. - Comma 204204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 mi |
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Art. 1. - Comma 205205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dal |
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Art. 1. - Comma 206206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Minis |
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Art. 1. - Comma 207207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emerg |
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Art. 1. - Comma 208208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, |
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Art. 1. - Comma 209209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personal |
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Art. 1. - Comma 210210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri dec |
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Art. 1. - Comma 211211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speci |
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Art. 1. - Comma 212212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1 (Articolo 1, comma 95)
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