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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 01/07/2009, n. 78
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 03/08/2009, n. 103 (L. 03/10/2009, n. 141)
- D.L. 25/09/2009, n. 135 (L. 20/11/2009, n. 166)
- L. 23/12/2009 n. 191
- L. 30/07/2010 n. 122 (D.L. 31/05/2010 n. 78)
- L. 13/08/2010 n. 129
- L. 26/02/2011 n. 10
- D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28
- D.P.C.M. 25/03/2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù)
- L. 24/02/2012 n. 14
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 24/01/2015, n. 3 (L. 24/03/2015, n. 33)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
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Parte I - ECONOMIA REALE |
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Titolo I - INTERVENTI ANTICRISI |
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis |
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Art. 3. - Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, nella prospettiva dell’eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell’articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorre |
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Art. 4. - Interventi urgenti per le reti dell’energia1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. N4 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualme |
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Art. 4-bis Disposizioni in materia di trasporto pubblico1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano |
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Art. 4-ter - Omissis |
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Art. 4-sexies - Art. 4-septies - Omissis |
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Art. 5. - Detassazione degli investimenti in macchinari1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazi |
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Art. 6. - Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a pi&ugra |
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Art. 6-bis - Art. 7 - Omissis |
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Art. 8. - Sistema "export banca"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a condizio |
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Art. 9. - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione; |
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Art. 10. - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: a) al fine di contrastare gli abusi: 1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge."; 2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1. all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata."; 2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole; "è anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; |
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Art. 11 - Omissis |
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Art. 11-bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11-quater - Omissis |
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Titolo II - INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis |
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Art. 15 - Omissis |
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Parte II - BILANCIO PUBBLICO |
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Art. 16 - Omissis |
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Art. 17. - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti1. All’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; b) d |
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Art. 18 - Omissis |
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Art. 20 - Art. 22-bis - Omissis |
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Art. 22-ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro a |
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Art. 23. - Proroga di termini1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,». (Omissis) 6. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». (Omissis) 9. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 24 - Omissis |
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Art. 25. - Spese indifferibili(Omissis) 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, “e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009” N3 avviene, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante “60”N3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di “giugno” |
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Art. 26. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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