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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/01/2015, n. 3
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In vigore dal 25/01/2015. Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
- L. 11/12/2016, n. 232
- L. 24/03/2015, n. 33 (legge di conversione) riportate in corsivo
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - (Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)Omissis |
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Art. 3 - (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa)1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e |
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Art. 4 - Piccole e medie imprese innovative1. Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI innovative", si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti: a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) almeno due dei seguenti requisiti: 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. 2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera. 3. L'iscrizione avviene a |
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Art. 5 - Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 37, dopo la parola: "irrevocabile" sono aggiunte le seguenti: "e rinnovabile")); a) al comma 39, al primo periodo, le parole: "funzionalmente equivalenti ai brevetti" sono sostituite dalle seguenti: ", da disegni e modelli" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificaz |
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Art. 7 - Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente: "Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). - 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la "Società") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di economicità e convenienza propri deg |
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Art. 8 - Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituit |
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Art. 8-bis - (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzi |
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Art. 8-ter - (Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria)1. All'articolo |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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11/10/2024
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