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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione [Codice 2016]
- Dino de Paolis
Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione [Codice 2016]
Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione [Codice 2016]
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI |
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Criteri direttivi e ratio del meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltantiGli artt. 37 e 38 del D. Leg.vo 50/2016, concernenti il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e le modalità per l’aggregazione della domanda, danno attuazione ai criteri direttivi contenuti nel com |
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Caratteristiche del sistema di qualificazione delle stazioni appaltantiIl meccanismo delineato dall’art. 38 del D. Leg.vo 50/2016 si basa sull’istituzione di un sistema di qualificazione gestito da l’ANAC, finalizzato a consentire la formazione di un elenco di stazioni appaltanti qualificate cui l’ANAC stessa garantisce idonea pubblicità. Di questo elenco fanno parte di diritto: - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; - CONSIP S.p.a.; |
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Ripercussioni operativeLe implicazioni operative del meccanismo sono particolarmente rilevanti: solo le stazioni appaltanti qualificate potranno procedere autonomamente all’acquisizione di beni, servizi di importo superiore a 40.000 Euro e lavori di importo superiore a 150.000 Euro, senza doversi rivolgere necessariamente alle centrali di commit |
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Requisiti per l’iscrizioneI requisiti tecnico organizzativi valutati dall’ANAC per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate sono definiti dalla stessa Autorità con apposito provvedimento. Sono in ogni caso fissati sin da subito i criteri guida che dovranno essere presi in considerazione in fase di attuazione della norma. In particolar modo, come già accennato, si prescrive che i parametri oggetto di valutazione debbano riguardare tutte le principali sfere di operatività delle stazioni appaltanti: la capacità di programmazione e p |
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AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (ART. 37)L’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016 regola i casi nei quali le |
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Soglie per acquisti autonomi valevoli per tutte le stazioni appaltantiIn particolare, l’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, dispone al primo periodo che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni i |
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Soglie per acquisti autonomi valevoli per tutte le stazioni appaltanti qualificateL’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, dispone poi al secondo periodo che “Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”. A tal proposito: - l’art. 38 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, demanda ad un successivo provvedimento di attuazione la definizione dei criteri in base alle quali le stazioni appaltanti po |
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Stazioni appaltanti non qualificateQuanto invece alle stazioni appaltanti non qualificate - oltre i limiti per i quali è prevista la possibilità di procedere autonomamente (e quindi, s |
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Disciplina specifica per i comuni non capoluogo di provinciaAi sensi dell’art. 1 del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito in legge dalla L. 14/06/2019, n. 55, è sospesa in via sperimentale e temporanea fino al 30/06/2023 (termine così prorogato ad opera della lettera a) del comma 7, art. 8 del D.L. 16/07/020, n. 76 - c.d. “Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120, e successivamente, ad opera dell'art. 52, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (convertito con la L. 29/07/2021, n. 108) la disciplina specifica per le acquisizioni dei comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37 del |
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Appalti congiunti occasionaliIl Codice dei contratti pubblici consente alle stazioni appaltanti di eseguire congiuntamente uno o più appalti specifici dando vita ad un appalto congiunto occasionale (art. 37 |
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Possibili funzioni delle centrali di committenzaIn linea con quanto previsto dal considerando 69 e dall’art. 2 della Direttiva 2014/24/UE, le centrali di committenza che operano stabilmente possono svolgere differenti ruoli (art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 7): |
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Attività di committenza ausiliarieAccanto alle attività sopra indicate, che possono essere svolte solo dalle centrali di committenza che sono amministrazioni aggiudicatrici, il Codice individua ulteriori ambiti di intervento nei quali può operare qualsiasi organismo pubblico o privato. Si tratta delle c.d. “attività |
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Centrali di committenza transfrontaliereViene promosso anche l’utilizzo anche delle centrali di committenza transfrontaliere - in attuazione del considerando 73 e dell’art. 39 della Direttiva 2014/24/UE - con l’obiettivo di valorizzare al massimo grado il potenziale del mercato interno europeo |
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TABELLE RIEPILOGATIVE AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONESi riportano di seguito due tabelle riepilogative di quanto sopra illustrato in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze nel D. Leg.vo 50/2016, per tutte le stazioni appaltanti e per i comuni non capoluogo di provincia. Si rammenta peraltro che la disciplina qui descritta fa salvi tutti gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici, contenuti in altre norme esterne al D. Leg.vo 50/2016 e tutt’ora vigenti, che saranno illustrate nel seguito. Per gli importi correnti delle soglie comunitarie si veda Soglie europee per i contratti pubblici e calcolo dell’importo stimato [CODICE 2023] (nelle tabelle seguenti per “soglia” si intendono le soglie di cui all’art. 25 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettere b), c) e d).
TABELLA 1 Aggregazione e centralizzazione delle committenze nel D. Leg.vo 50/2016 per tutte le stazioni appaltanti
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ALTRI OBBLIGHI DI AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE PREVISTI PER FATTISPECIE VARIE |
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Categorie merceologiche e soglie di fabbisogno individuate annualmenteAi sensi dell’art. 9 del D.L. 24/04/2014, n. 66, comma 3, (L. 89/2014) le seguenti stazioni appaltanti devono fare obbligatoriamente ricorso alla Consip o ad altri soggetti aggregatori, per determinate categorie di beni e servizi ed al superamento delle soglie di importo del fabbisogno annuale indicate più avanti: - amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie; - regioni, enti regionali ed enti locali di cui all’art. 2 del D. Leg.vo 267/2000 nonché loro consorzi e associazioni; - enti del servizio sanitario nazionale. Il citato comma 3 demanda ad un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché delle soglie al superamento delle quali si prevede, per i soggetti sopra elencati, l’obbligo di ricorrere alla Consip o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure. Il decreto deve essere emanato entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle analisi svolte dal tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e delle risorse messe a disposizione del “Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi”, istituito dal comma 9 del medesimo art. 9 del D.L. 66/2014 e destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori. L’art. 1 del D. P.C.M. 11/07/2018 ha individuato, a decorrere dal 16/08/2018 (in precedenza si veda invece il D. P.C.M. 24/12/2015) le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, per l’acquisto delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, devono ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori. In caso di inosservanza dell’obbligo di ricorrere al soggetto aggregatore, il penultimo periodo del comma 3 stabilisce che l’Autorità non rilascia alle stazioni appaltanti il CIG. Con il Comunicato ANAC 10/02/2016, sono stati resi chiarimenti in merito all’aggiornamento delle modalità operative per il rilascio del CIG conseguente alle disposizioni di cui al menzionato D.P.C.M. 24/12/2015. Detto documento è stato in seguito aggiornato e superato dal successivo Comunicato ANAC 13/07/2016, che costituisce pertanto il riferimento aggiornato. In base al provvedimento, scatta l’obbligo per tutte le P.A. di ricorrere a Consip o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi di uso comune per le categorie merceologiche indicate dal D.P.C.M. ed in caso di superamento delle soglie di fabbisogno annuo ivi indicate. Peraltro, sulla base della modifica all’art. 9 del D.L. 66/2014 (nuovo comma 3-bis), introdotta dall’art. 1 della L. 232/2016, comma 421 R, le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza - qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o degli altri soggetti aggregatori - allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. L’ANAC rilascia in questi casi il CIG. Come detto, il D. P.C.M. 11/07/2018, in attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014, comma 3, individua, a decorrere dal 16/08/2018 (ad eccezione della categoria merceologica 25, per la quale l’obbligo è differito di un anno, al 16/08/2019), le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (con alcune esclusioni) ricorrono a Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori - come da tabella di seguito riportata.
TABELLA 3 Categorie merceologiche e soglie di fabbisogno annuale oltre le quali scatta l’obbligo di ricorso a centrale di committenza o soggetto aggregatore per determin |
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Servizi e forniture di energia, telefonia, autoveicoli e autobusL’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, comma 7, (L. 135/2012) prevede, relativamente alle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, o in alternativa di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai so |
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Servizi informatici e di connettività |
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Disposizioni a regimeAi sensi dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208, comma 512 R, (Legge di stabilità 2016) - come modificato dall’art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232, comma 419 R, (Legge di bilancio 2017) - per gli |
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Deroghe transitorie fino al 31/12/2021L’art. 75 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) autorizza amministrazioni aggiudicatrici e autorità amministrative indipendenti ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (procedura di cui all’art. 63 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera c), in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. È fatto salvo il rispetto: del Codice antimafia (D. Leg.vo 159/2011); delle misur |
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Obbligo generico di ricorso alle convenzioni quadro ConsipL’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296, comma 449 R, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, devono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-qua |
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Caratteristiche delle prestazioni oggetto delle convenzioni Consip - Parametri prezzo-qualitàL’art. 1 della L. 208/2015, comma 507 R, prevede che: 1) con decreti ministeriali vengano definite prestazioni principali e le relative caratteristiche essenziali delle oggetto delle convenzioni Consip; 2) conseguentemente all’attivazione delle convenzioni Consip, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi |
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Obbligo generico di ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA) |
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Amministrazioni statali centrali e periferiche, enti previdenziali e agenzie fiscaliL’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296, comma 450 R |
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Altre amministrazioni pubblicheAnche per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165, nonché per le autorità indipendenti, è contemplato l’obbligo di adesione al mercato elettronico al di sopra della soglia indicata (secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 |
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Obbligo generico di ricorso ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizioneL’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, comma 583 R |
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Enti del Servizio sanitario nazionaleAi sensi dall’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 R, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip. |
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Mancato rispetto obblighi di approvvigionamento tramite strumenti ConsipIl mancato rispetto dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip - tra i quali il MEPA - determina: |
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SOGGETTI AGGREGATORI: ELENCO AGGIORNATO E "TAVOLO TECNICO"L’art. 9 del D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014) prevede l’istituzione, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), dell’elenco dei “ |
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Elenco aggiornato dei soggetti aggregatoriCon la Delib. ANAC 22/07/2015, n. 58, è stato reso pubblico l’elenco definitivo dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 11/11/2014, che ha istituito l’elenco in questione, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, comma 2, e ha definito i relativi requisiti per |
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Requisiti per l’iscrizionePossono richiedere l’iscrizione le città metropolitane (istituite ai sensi della L. 56/2014), le province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali (ivi c |
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Tavolo tecnicoCome sopra accennato, si prevede (comma 2, terzo periodo, dell’art. 9 del D.L. 66/2014) che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (appunto quello in commento) è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative. L’istituzione del Tavolo tecnico è avvenuta con il D.P.C.M. 14/11/2014, recante “ |
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